La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 24828 del 9.12.2015 ha ribadito che le sentenze di patteggiamento (nel processo penale) hanno efficacia di giudicato e quindi vanno tenute in considerazione nei procedimenti disciplinari, quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della responsabilità dell’imputato. Si tratta di una opinione ormai consolidata nella giurisprudenza della Corte, che ritiene che l’applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) presupponga pur sempre un’ammissione di colpevolezza da parte dell’imputato.
Pertanto nell’ambito di un procedimento disciplinare intentato dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore, teso alla irrogazione di una sanzione, l’aver patteggiato la pena davanti al giudice penale per i medesimi fatti contestati dall’azienda, comporta un elemento che può essere posto alla base della motivazione della (eventuale) sanzione disciplinare.