Si estende il diritto a chiedere dei permessi ad assentarsi dal lavoro.
Prendiamo spunto da una recente sentenza della Corte costituzionale (sentenza 23 settembre 2016 n. 213), sul tema se, oltre che ai parenti, anche al convivente (non parente) spettino i permessi di lavoro (quindi la possibilità di avere delle giornate e delle ore libere) per assistere persone con handicap gravi.
Con una pronuncia c.d. additiva, volta cioè a colmare una lacuna nella legislazione, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma che prevede il diritto del lavoratore dipendente di fruire di permessi per assistere coniuge, parente o affine entro il secondo grado con handicap in situazione di gravità, nella parte in cui non include, in alternativa, anche il convivente tra gli aventi diritto ai permessi, in relazione agli artt. 3 (principio di uguaglianza), 2 (tutela dei diritti inviolabili della persona) e 32 Cost (tutela del diritto alla salute).
Poiché la misura è volta a favorire l’assistenza delle persone disabili in ambito “familiare”, a tutela della salute psico-fisica di questi, sarebbe, secondo la Corte, irragionevole e in contrasto col diritto dell’interessato escludere i conviventi (non solo more uxorio, ma in generale conviventi in senso anagrafico) dall’ambito dei soggetti legittimati ai permessi lavorativi.
Chi convive con persone disabili, e lavora come dipendente in una azienda privata o in un ente pubblico, deve dunque sempre informarsi sulla possibilità di poter chiedere dei permessi per assentarsi dal lavoro e poter assistere una persona bisognosa.
Lo Studio legale associato Palombarini e Mantegazza, esperto in diritto del lavoro, è a disposizione nelle diverse sedi di Bologna, Sasso Marconi (BO) e Padova per rendere la propria assistenza e consulenza anche su tale argomento.