Lavoro: Jobs act; Ichino, riforme spingono a settembre in Aula Tempi piu’ lunghi governo e maggioranza per sciogliere nodo art.4 (ANSA) – ROMA, 16 LUG

“L’allungamento dei tempi della discussione sulla riforma costituzionale costringe a rinviare a settembre” l’esame del ddl delega Lavoro “in Aula”. Lo scrive Pietro Ichino sul suo sito a proposito dell’esame in commissione Lavoro al Senato del Jobs act. “Anche i tempi di discussione in commissione dunque possono allungarsi – osserva Ichino – dando modo a governo e maggioranza di sciogliere con calma il nodo cruciale dell’articolo 4”.
In riferimento all’art. 4 del c.d. Jobs act, riportiamo quanto spiegato nel sito dello stesso Pietro Ichino, politico ed espero di diritto del lavoro.
“Codice semplificato del lavoro – segue – B) testo unico delle norme sui contratti di lavoro (articolo 4)
L’articolo 4 reca una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della disciplina dei contratti di lavoro, tenendosi conto degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell’Unione europea in materia di occupabilità delle persone.
I principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega sono stabiliti dalle lettere a, b, c, d ed e del comma 1. Essi prevedono:

  •  l’individuazione e l’analisi di tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo, nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali (lettera a);
  •  la redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, con la possibile introduzione di ulteriori tipologie contrattuali, espressamente intese a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori destinatari (lettera b);
  •  l’introduzione, anche eventualmente in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale[v] (lettera c);
  • l’abrogazione esplicita delle disposizioni incompatibili (rispetto al testo normativo definito ai sensi della precedente lettera b), al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative ed applicative (lettera e);
  • riguardo ai contratti di lavoro accessorio, la lettera d reca il principio di delega della possibilità di ampliamento della concreta applicazione dell’istituto in tutti i settori produttivi, per le attività lavorative discontinue e occasionali, attraverso l’elevazione dei limiti annui di importo dei relativi compensi ed assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati (si tratta di una esperienza positiva che ricorda quei mini jobs che altrove hanno consentito di alzare notevolmente i tassi di occupazione.

Il disegno di legge-delega indica qui i criteri di un processo di razionalizzazione e semplificazione della disciplina vigente, dal quale potrebbe uscire un corpo unitario di norme opportunamente collocato all’interno del codice civile, come suggerito in altro disegno di legge (A.S. 1006/2013, assegnato all’esame delle Commissioni riunite 2a e 11a).