In questi ultimi giorni decisivi per le sorti del nostro Paese, durante i quali, con le consultazioni effettuate dal Presidente della Repubblica con le varie formazioni politiche, si cerca di nominare un nuovo governo che possa ottenere la fiducia da parte di entrambi i rami del Parlamento, molto spesso sui mezzi di stampa si è parlato dell’impossibilità da parte dell’attuale Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere per tornare alle elezioni e superare questa fase di stallo delle Istituzioni.
L’art. 88 della Costituzione prevede la facoltà del Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere o anche una sola di esse, sentiti i loro Presidenti.
Al secondo comma di tale articolo, si prevede che il Presidente della Repubblica non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Tale periodo, detto anche “semestre bianco“, è stato previsto per evitare che il Presidente della Repubblica alla scadenza del suo mandato, che dura sette anni, possa sciogliere le Camere, perché ostili ad una sua rielezione.