crisi sovraindebitamento

Dopo aver analizzato il procedimento per la definizione del piano per la composizione delle crisi da sovraindebitamento e l’omologazione dello stesso, con questo ultimo intervento esaminiamo la fase dell’esecuzione del piano e l’eventuale cessazione degli effetti per cause imputabili al consumatore.

In questa fase, ai sensi dell’art. 13 il Giudice, su proposta dell’organismo di composizione della crisi, qualora per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dal piano del consumatore, nomina un liquidatore, avente gli stessi requisiti previsti per la nomina a curatore, il quale dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.

L’organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo e vigila sull’esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il Giudice investito della procedura.

Il Giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell’atto dispositivo al piano del consumatore, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti per tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, per l’imposta sul valore aggiunto, per le ritenute operate e non versate, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di omologazione del piano del consumatore, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità.

In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell’accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.

I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la trascrizione del decreto di omologazione del piano del consumatore.

I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento, sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Quando l’esecuzione del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest’ultimo, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta,in questo caso si applicheranno le norme sul procedimento già descritte nell’articolo della settimana scorsa.

Di converso,la revoca e la cessazione di diritto dell’efficacia dell’omologazione del piano del consumatore hanno luogo, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, quando il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L’accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
Il giudice provvede d’ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato.

Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il consumatore, dichiara cessati gli effetti dell’omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:

a)  quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;

b)  se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l’esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.

Il ricorso per la dichiarazione di cessazione degli effetti nell’ipotesi di cui alla lettera a), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto.

Il ricorso per la dichiarazione di cessazione degli effetti nell’ipotesi di cui alla lettera b), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dall’accordo.

La dichiarazione di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.