sovraindebitamento

La legge 3/2012 aveva introdotto un procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili a procedure concorsuali, laddove per sovraindebitamento si intende “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” (Art. 6, comma 2, lett. a).

Per poter presentare un accordo di ristrutturazione dei debiti, sono previsti alcuni requisiti a pena di inammissibilità: il debitore/consumatore non deve essere sottoposto a procedure concorsuali; non deve aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizioni delle crisi da sovraindebitamento; non deve aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis, l. 3/2012; deve aver fornito documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Il decreto legge 179/2012, convertito con modificazioni nella legge 221/2012, ha esteso tale procedura anche alle crisi da sovraindebitamento del consumatore.

Il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi (enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento del Ministero della Giustizia; organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; il segretariato sociale costituito ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera a, della legge 8 novembre 2000, n. 328; ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai) con sede nel circondario del tribunale del luogo di residenza del consumatore, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni; fermo restando il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali.

Tale proposta di accordo o di piano prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Il piano può anche prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

Il piano può anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, nominato dal Giudice, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di curatore fallimentare.

Qualora i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell’accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l’attuabilità.

Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.