sovraindebitamento

Dopo aver disciplinato agli artt. 6-8 i requisiti per ricorrere a questa particolare procedura per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, la legge 3/2012, modificata dal decreto legge 179/2012, convertito con modificazioni nella legge 221/2012, disciplina agli artt. 9-10 il procedimento per ottenere l’accordo con i creditori.

L’art. 9, l. 3/2012, prevede che la proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza del consumatore e contestualmente, e comunque non oltre tre giorni, all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente, a cura dell’organismo di composizione della crisi, e deve contenere la ricostruzione della posizione fiscale del consumatore e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Unitamente alla proposta devono essere depositati l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del consumatore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che deve contenere:
a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

Ai sensi dell’art. 10, il Giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, l. 3/2012, fissa immediatamente con decreto l’udienza, disponendo la comunicazione, almeno quaranta giorni prima dell’udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all’articolo 9 e l’udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme sui procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 e ss. c.p.c.)

Con tale decreto il Giudice:
a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell’organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del consumatore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. Durante tale periodo le prescrizioni e le decadenze rimangono sospese.
Il decreto deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento.

A decorrere dalla data del decreto del Giudice e sino alla data di omologazione dell’accordo gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza l’autorizzazione del Giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

È possibile proporre reclamo avverso tale decreto al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

All’udienza il giudice, se accerta che il consumatore ha posto in essere iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.