crisi sovraindebitamento

Procedimento di composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore – il procedimento di omologazione del piano del consumatore.

Dopo aver visto, nei due precedenti articoli, i requisiti per accedere al procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento e la disciplina del procedimento stesso, analizziamo la fase successiva dell’omologazione del piano del consumatore.
Gli articoli 12-bis e 12-ter della l. 3/2012, modificata dal d.l. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. 221/2012, disciplinano il procedimento di omologazione del piano del consumatore.

Ai sensi dell’art. 12-bis il Giudice, se la proposta del consumatore soddisfa i requisiti previsti, come già detto in precedenza, dagli articoli 7, 8 e 9 e non contiene atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l’udienza, disponendo, a cura dell’organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all’articolo 9 e l’udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.

Qualora, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il Giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

Verificata la fattibilità del piano e l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, dell’imposta sul valore aggiunto, delle ritenute operate e non versate, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all’effettivo ammontare dei crediti, il Giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento idonea forma di pubblicità, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

L’omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.
Quando il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell’organismo di composizione della crisi. Il decreto deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento.

Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il Giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del capo secondo.

Nel caso in cui il Giudice con ordinanza non conceda l’omologazione, dichiara altresì l’inefficacia del provvedimento di sospensione,ove adottato.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti c.p.c. sui procedimenti in camera di consiglio. Il reclamo avverso il decreto di omologazione e il provvedimento di diniego, si propone al Tribunale e del collegio non può far parte il Giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Dalla data dell’omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.

Tali effetti vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti per i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, per l’imposta sul valore aggiunto, per le ritenute operate e non versate. L’accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al Tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al Tribunale e del collegio non può far parte il Giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità dell’omologazione del piano stesso. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
L’omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.