In data 09.05.2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 48/2013 del Ministero della Giustizia recante modifiche al D.m. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
In particolare, il decreto all’art. 1 novella il precedente art. 18, D.m. 44/2011, rubricato notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati.
Per effettuare una notifica telematica (articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53) l’avvocato deve allegare al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite dal provvedimento del Ministero della Giustizia del 18.07.2011. In pratica viene sostanzialmente riprodotto quanto già previsto dall’art. 12 del D.M. 44/2011 in merito al formato dei documenti informatici allegati.
Tale procedura, ai sensi dell’art. 18, comma 2, D.m. 44/2011, deve essere adottata in particolare dall’avvocato che provvede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell’articolo 170, comma 4, c.p.c.
La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.
Inoltre il decreto specifica l’efficacia probatoria di una copia informatica per immagine, effettuata da un avvocato, di un atto nato su supporto analogico (cartaceo): in tal caso l’avvocato compie l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, ossia attesta, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relazione di notificazione (art. 3-bis, comma 5, l. 53/1994), la conformità della copia all’originale come un notaio o un pubblico ufficiale, per cui il documento ha la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui è estratto.
La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di PEC mediante il quale l’atto è notificato, o anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.
Infine si precisa che la ricevuta di avvenuta consegna che perfeziona la notifica per il destinatario è quella completa, cioè quella che contiene la copia completa del messaggio PEC consegnato.(art. 6, comma 4, dpr 68/2005.