La procura è un atto con cui si attua una forma di rappresentanza volontaria. Si parla infatti di procura dello strumento con cui un soggetto conferisce volontariamente ad un’altra persona il potere di compiere atti in nome e per conto suo. Tali atti, a livello giuridico, rientrano nella sfera del rappresentato (è come se li avesse posti in essere lui).
La procura è dunque uno strumento ben diverso dall’amministrazione di sostegno. Questa, disciplinata dagli articoli 404 e seguenti del codice civile, è un istituto dell’ordinamento giuridico italiano introdotto nel 2004 per affiancare i soggetti non pienamente autonomi. Nominato dal giudice tutelare, l’amministratore di sostegno supporta le persone con menomazione fisica temporanea o permanente nel compimento di atti giuridicamente rilevanti, tutelando la loro capacità residua secondo il principio dell’autodeterminazione.
Procura, tipologie e modalità di conferimento
A differenza della rappresentanza dell’amministratore di sostegno e del tutore, la procura viene conferita liberamente e volontariamente da un soggetto ad un altro soggetto da lui scelto. Si tratta in genere di una persona di fiducia, come potrebbe essere il figlio per un genitore anziano.
Esistono due tipologie di procura:
- la procura generale
- la procura speciale
Con la procura generale, il soggetto designato (rappresentante) ha il potere di decidere per numerosi atti di ordinaria amministrazione in nome e per conto del rappresentato. La procura speciale conferisce invece al rappresentante un potere d’azione limitato ad un unico e specifico atto (se agisce al di fuori di quel limite si parla di falsus procurator, conseguenza è la nullità giuridica degli atti da lui posti in essere).
La procura può essere conferita in tre diversi modi: a voce, indirettamente o per iscritto (ad esempio, se utilizzata per stipulare una compravendita immobiliare, la procura dovrà essere conferita in forma scritta). È però fondamentale che il rappresentante rispetti i requisiti di forma previsti dall’ordinamento giuridico per quello specifico atto.
L’estinzione della procura può invece avvenire sia per volontà del rappresentante che per volontà del rappresentato, oppure per altri motivi, ad esempio la morte di una di loro, il fallimento, ecc.
La revoca, così come le modificazioni della procura, per essere efficaci, devono essere portate a conoscenza dei terzi (soggetti che instaurano con il rappresentante i rapporti contrattuali contemplati nella procura) con mezzi idonei (art. 1396, 1° comma c.c.). In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, a meno che non si provi che questi ne erano a conoscenza (art. 1396, 2° comma c.c.).
Per comprendere cosa si intende per “mezzi idonei” bisogna valutare il contesto in cui è stata conferita la procura. Difatti, se si è nell’ambito di situazioni dove è previsto uno speciale regime di pubblicità, si pensi ad esempio alle imprese commerciali, sarà necessario utilizzare i mezzi voluti dall’ordinamento come, nel caso delle imprese sopracitate, l’iscrizione della revoca o della modifica della procura nel registro delle imprese.
In tutte le altre circostanze bisognerà, tenendo conto della situazione giuridica in cui la rappresentanza viene esercitata, accertare caso per caso se i mezzi adoperati per far conoscere i fatti concernenti la procura siano idonei. Può, dunque, accadere che il requisito dei “mezzi idonei” sia integrato da una pubblicazione sui giornali, da un’affissione in un luogo apposito o da una lettera circolare.
Per le cause di estinzione diverse dalla revoca (si pensi alla morte del rappresentato o del rappresentante, la sopravvenuta incapacità del rappresentato, il fallimento del rappresentato, l’esaurimento dell’attività prevista) non è previsto un obbligo di renderle note a terzi; tuttavia, le stesse, non sono opponibili ai terzi che le abbiano ignorate senza colpa.
La dichiarazione di revoca o di modifica può anche essere tacita: si ammette la revoca tacita nel caso in cui sia lo stesso rappresentato a compiere l’affare per cui aveva conferito la procura, oppure quando dia l’incarico a un diverso rappresentante affinché esegua quell’affare.
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Procura, il caso tipico
Generalmente la procura, sia essa generale o speciale, viene conferita da un genitore anziano al figlio affinché possa compiere in nome suo alcuni atti (comprare o vendere immobili, amministrare alcuni beni) secondo una volontà espressa in precedenza.
La procura cessa con la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del rappresentante o del rappresentato. In caso di incapacità legale, e dunque di interdizione o di inabilitazione, si rende infatti necessaria la nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno. Una figura, quest’ultima, che può coincidere con quella del rappresentante qualora il giudice tutelare lo ritenga opportuno e conveniente.
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