Pubblichiamo di seguito una recente circolare Inps che riporta le prime indicazioni operative per l’applicazione del programma europeo chiamato “Garanzia Giovani”. Di seguito il testo.
Con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, l’Unione Europea ha approvato il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (in breve “Programma Garanzia Giovani”), cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile. Con il “Programma Garanzia Giovani” lo Stato italiano ha definito e sviluppato una strategia articolata su un insieme di azioni, la cui attuazione coinvolge alcune Regioni e la provincia Autonoma di Trento.
Una di queste azioni è costituita dalla previsione, nel limite di risorse determinate, di un incentivo per le assunzioni di giovani con specifici requisiti.
Con decreto direttoriale dell’8 agosto 2014 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha disciplinato il suddetto incentivo, prevedendo – tra l’altro – che esso sia gestito dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; il decreto è stato pubblicato il 2 ottobre 2014 nella sezione legale del sito internet del Ministero ed è allegato alla presente circolare.
La presente circolare specifica la disciplina contenuta nel decreto direttoriale e fornisce le prime indicazioni operative per i datori di lavoro interessati.
1. Datori di lavoro ai quali può essere concesso l’incentivo.
L’incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.
2. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo.
L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che si registrano al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani www.garanziagiovani.gov.it, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e disponibili presso il sito www.lavoro.gov.it ewww.garanziagiovani.gov.it.
Possono registrarsi al Programma “Garanzia Giovani” i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni cosiddetti NEET – Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi, non occupati – ai sensi del d.l.vo 181/2000 – né inseriti in un percorso di formazione (in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13); i minorenni possono registrarsi se hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione; il requisito di età si intende posseduto se, il giorno della registrazione al “Programma”, il giovane non ha ancora compiuto il trentesimo anno di età.
Dopo che la registrazione è stata effettuata nei limiti di età sopra indicati, ai fini dell’applicazione dell’incentivo è necessario che il giovane abbia compiuto almeno 16 anni al momento dell’assunzione; l’incentivo spetta anche se, nel momento dell’assunzione, il trentesimo anno di età è stato già compiuto. (Esempi: a) Tizio si registra all’età di 15 anni appena compiuti e viene assunto a 15 anni e mezzo; non spetta l’incentivo; b) Tizio si registra all’età di 15 anni appena compiuti e viene assunto a 16 anni compiuti; spetta l’incentivo).
NOTA BENE: Dopo che la registrazione è stata effettuata, ai fini dell’applicazione dell’incentivo è necessario che il giovane si trovi nella condizione di “NEET” – sopra descritta – anche nel momento dell’assunzione.
Il procedimento di registrazione del giovane al “Programma” può essere così sinteticamente descritto:
- il giovane interessato si registra al Programma mediante un modulo di adesione, da redigere e inviare esclusivamente in modalità telematica;
- il modulo è disponibile presso il portale www.garanziagiovani.gov.it e i portali delle Regioni interessate; un centro per l’impiego o un soggetto privato accreditato a svolgere servizi inerenti il mercato del lavoro contatta il giovane per concordare, mediante colloqui individuali, le iniziative da svolgere in suo favore;
- in fase di colloquio individuale il centro per l’impiego o il soggetto privato accreditato attribuiscono al giovane un indice (detto classe di profilazione), che, sulla base delle informazioni fornite, stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione; le 4 classi previste, riportate nell’allegato 2 del decreto, sono elencate di seguito, secondo una scala di valori crescenti, caratterizzati dalla stima di una difficoltà sempre più elevata:
– classe di profilazione 1: difficoltà BASSA;
– classe di profilazione 2: difficoltà MEDIA;
– classe di profilazione 3: difficoltà ALTA;
– classe di profilazione 4: difficoltà MOLTO ALTA.
- al termine dei colloqui individuali, il giovane “profilato” viene “preso in carico” dal centro per l’impiego o dal soggetto privato accreditato;
- la registrazione del giovane al Programma, le informazioni fornite e la classe di profilazione attribuita vengono trascritte informaticamente – a cura dei servizi informatici del Ministero del lavoro e delle Regioni interessate – in una scheda allegata alla Scheda anagrafico professionale del lavoratore prevista dal d.l.vo 181/2000 e successive modifiche e integrazioni.
Per i dettagli del procedimento di registrazione si rinvia ai citati portali del Ministero del lavoro e delle Regioni.
3. Rapporti incentivati.
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato – anche a scopo di somministrazione – di durata pari o superiore a sei mesi e per le assunzioni – anche a scopo di somministrazione – a tempo indeterminato; l’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
L’agenzia che assume a scopo di somministrazione non può essere ammessa all’incentivo, qualora – per l’intermediazione e l’accompagnamento al lavoro culminanti nell’assunzione che essa stessa ha effettuato – le spetti una remunerazione nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” o di altri programmi a finanziamento pubblico (cfr. art. 4, co.5, del decreto direttoriale citato).
L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 – giorno successivo alla pubblicazione del decreto direttoriale nella sezione legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – al 30 giugno 2017.
L’incentivo spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.
L’incentivo spetta a condizione che il rapporto di lavoro si svolga in una delle regioni o nella provincia autonoma elencate nell’allegato 1 del decreto direttoriale (cfr. allegato 1 della presente circolare). Per i rapporti – compresi quelli a scopo di somministrazione – che si svolgono in Emilia–Romagna, Friuli–Venezia Giulia o Puglia, l’incentivo spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato.
Si precisa che l’incentivo spetta anche se il rapporto di lavoro si svolge al di fuori della provincia di competenza del centro per l’impiego o dell’ambito territoriale di accreditamento del soggetto privato, responsabili dell’attuazione del Programma “Garanzia Giovani” nei confronti dello specifico giovane.
L’incentivo non spetta per i rapporti di apprendistato, di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni né per proroghe dello stesso rapporto né per nuove assunzioni, effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro.
In deroga al principio – appena illustrato – per cui l’incentivo è autorizzabile una sola volta per ogni lavoratore, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione – di un precedente rapporto a tempo determinato, per il quale sia stato già stato autorizzato l’incentivo previsto dal decreto citato (cfr. art. 3 del decreto).
Ai fini della spettanza dell’incentivo è necessario che la sede di lavoro – se viene mutata – rimanga nell’ambito della regione (o nella provincia autonoma) in cui si è svolto il rapporto a tempo determinato.
Sempre in deroga al suddetto principio, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore in favore del datore di lavoro che assuma a tempo indeterminato il lavoratore precedentemente utilizzato mediante somministrazione già agevolata; la deroga opera se la somministrazione si sia svolta nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato e a condizione che l’assunzione a tempo indeterminato sia effettuata senza soluzione di continuità rispetto alla somministrazione.
In tal caso infatti – sempre che ricorra continuità tra i due rapporti – si realizza sostanzialmente una fattispecie analoga alla trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a tempo determinato agevolato, per la quale l’articolo 3 del decreto espressamente ammette l’ incentivo. Ai fini della spettanza dell’incentivo è necessario che la sede di lavoro sia stabilita nell’ambito della regione (o provincia autonoma) in cui si è svolta la somministrazione.
In proposito si forniscono i seguenti esempi:
a) L’Agenzia di somministrazione assume Tizio a tempo determinato dal 01.12.2014 al 31.05.2015 e lo somministra per lo stesso periodo ad ALFA; per tale rapporto l’Agenzia chiede ed ottiene l’incentivo previsto dal decreto; in data 01.06.2015 ALFA assume a tempo indeterminato Tizio. È ammissibile l’incentivo in favore di ALFA.
b) L’agenzia di somministrazione assume Tizio a tempo determinato dal 01.12.2014 al 31.05.2015 e lo somministra per lo stesso periodo ad ALFA; per tale rapporto l’Agenzia chiede ed ottiene l’incentivo previsto dal decreto; in data 15.06.2015 ALFA assume a tempo indeterminato Tizio. Non è ammissibile l’incentivo in favore di ALFA.
Precisazioni riguardanti i rapporti di lavoro agricolo
L’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro con operai a tempo indeterminato (OTI) e determinato (OTD)
Per i rapporti a tempo determinato l’incentivo spetta a condizione che la prestazione si svolga senza soluzione di continuità per il periodo minimo di sei mesi stabilito dal decreto.
4. Misura dell’incentivo.
L’ammissibilità e l’importo dell’incentivo sono determinati dalla classe di profilazione attribuita al giovane e dal contratto di lavoro concluso, secondo il seguente schema (cfr. art. 5 e allegato n. 2 del decreto):