more uxorio

La disciplina dei rapporti patrimoniali tra conviventi more uxorio è oggetto di un continuo aumento di interesse dato il numero sempre maggiore di coppie che, a prescindere dalle ragioni del singolo caso, optano per tale forma di famiglia, c.d. di fatto, piuttosto che quella fondata sul matrimonio.

Pertanto, è opportuno analizzare quelle che possono essere alcune delle problematiche inerenti i rapporti patrimoniali che si instaurano tra i conviventi more uxorio.

Un aspetto molto delicato dei rapporti patrimoniali tra conviventi riguarda, senza ombra di dubbio, quello dei possibili casi di conflitto derivanti dall’eventuale interruzione della convivenza more uxorio qualora, nella fase fisiologica del rapporto, i conviventi abbiano acquistato un immobile adibito a casa familiare.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha confermato una decisione della Corte d’Appello di Milano che incide proprio su questa delicata tematica.

In questa sentenza, infatti, era stato disposto che una convivente dovesse restituire al suo ex partner una somma di denaro che quest’ultimo aveva utilizzato per acquistare un immobile che era poi stato intestato, per ragioni fiscali, alla convivente.

La convivente si era originariamente opposta, sostenendo la non ripetibilità delle predette somme in quanto sarebbero state corrisposte in adempimento ad una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., dato, appunto, lo stato di convivenza tra le parti.

Nel giudizio di primo grado, questa ricostruzione era stata accolta dal Giudice in quanto le dazioni effettuate dal convivente erano state ricondotte nell’ambito dell’azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c., individuando, inoltre, una causa di giustificazione per la ritenzione di tali dazioni proprio nella esecuzione di un’obbligazione naturale derivante dalla convivenza more uxorio.

La predetta decisione è stata poi modificata dalla Corte d’Appello di Milano.

Nello specifico, i Giudici di secondo grado hanno rilevato come le elargizioni del convivente erano sproporzionate per eccesso rispetto ai doveri assunti nei confronti della compagna.

Questo orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto esente da vizi la motivazione della Corte d’Appello, sostenendo che i motivi della decisione emergevano chiaramente dall’esame della documentazione prodotta dal convivente sulla base della quale era stata provata “l’ingente entità della dazione attuata dal (convivente), nonché esclusa la relativa spontaneità e, quindi, pure la sua riconducibilità a liberalità, puntualmente analizzando le condizioni economiche delle parti e gli oneri di mantenimento a carico di lui nonché diversificando l’esorbitanza dell’esborso e del prezzo d’acquisto dell’immobile dai limiti della proporzionalità e dell’adeguatezza rispetto all’apprezzato contesto”.