rappresentanza

In data 27.09.2013, presso la Scuola di Economia dell’Università di Bologna, si è tenuto un importante confronto in tema di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali.

La tematica è stata affrontata anche alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale 231/2013, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 19, comma 1, lett. b), Stat. lav., nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unita’ produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda.

Nella prima parte dell’incontro è stato effettuato un excursus storico sull’evoluzione giurisprudenziale della Corte Costituzionale, la quale si è pronunciata a più riprese sull’art. 19 Stat. lav. sia nella versione precedente al referendum del 1995 (sent. 54/1974 e 344/1988), sia nella versione successiva (sent. 492/1995; 244/1996; 345/1996).

Nel 1995, infatti, con un referendum parzialmente abrogativo, l’art. 19 Stat. lav. è stato modificato, abrogando la lett. a) “delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale”, nonché, nell’ambito della lett. b), abrogando le parole “non affiliate alle predette confederazioni” e alle parole “nazionali o provinciali”.

Pertanto, è possibile costituire RSA (Rappresentanze sindacali aziendali) ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva.

Due sono state le conseguenze delle modifiche operate dal referendum: il sistema di rappresentanza sindacale non è più ancorato al diritto di associazione, ma al contratto, laddove, invece, sia nel nostro sistema costituzionale sia in quello europeo ha un valore preminente il diritto di associazione rispetto alla negoziazione; inoltre, il testo attuale della norma apre all’aziendalismo, cioè sposta il centro delle relazioni sindacali a livello aziendale e non più nazionale.

In sostanza, la giustificazione del privilegio del titolo III non è la rappresentatività, ma la stipulazione di contratti collettivi.

Nel corso dell’incontro si è anche sottolineato come la problematica emersa a seguito del rinomato conflitto Fiom – Fiat, che ha suscitato da ultimo l’intervento della Corte Costituzionale, in realtà era già stata prospettata alla stessa Corte nel 1996 con la sentenza n. 345.

Tuttavia, in quel caso parte attiva del conflitto era un sindacato autonomo, il quale lamentava come “il sindacato può subire in sede di trattativa per la stipula di contratti o accordi collettivi un condizionamento della propria autonomia,” in quanto “non può, invero, considerarsi libera una organizzazione sindacale che si trovi di fronte alla scelta tra la firma di un contratto ritenuto non rispondente agli interessi dei suoi aderenti, con il vantaggio di acquisire i diritti e le prerogative di cui al Titolo III dello Statuto dei lavoratori, e il rifiuto di firmare un siffatto contratto, rinunziando però a tali diritti”.

La Corte costituzionale rigettava l’eccezione di illegittimità della norma rilevando che tale scelta “può bensì in qualche misura condizionare il sindacato, ma non viziandone la determinazione volitiva, bensì come fattore del calcolo costi-benefici che esso, come ogni contraente, deve compiere per valutare la convenienza di stipulare o no il contratto a quelle condizioni.”

In realtà, si è ribadito durante l’incontro, ciò che caratterizza le pronunce della Corte Costituzionale è il fatto di rinviare ad un concetto ontologico di rappresentatività esterno alla norma, il quale tuttavia non viene neppure esplicitato.

Adesso la rappresentatività è rapportata alla partecipazione alle trattative, anche se nel nostro sistema sindacale non vi è un obbligo a contrarre, ma vige il principio del mutuo riconoscimento delle parti, orientamento destinato a mutare a fronte delle novità introdotte dagli Accordi interconfederali del 2011 e del 2013.
Si ripresenta, così, il problema irrisolto del potere di accreditamento del datore di lavoro che può decidere chi ammettere alle trattative.

Inoltre, la sentenza 231/2013, lascia irrisolta l’ipotesi in cui un contratto non venga stipulato.
In definitiva, la sentenza (additiva o manipolativa) 231/2013 della Corte Costituzionale, aggiunge ai criteri per misurare la rappresentatività, già delineati nel corso della sua evoluzione giurisprudenziale (sottoscrizione attiva e non formale del CCNL; stipulazione di un contratto normativo), il criterio della partecipazione alle trattative, ripristinando un principio di legittimità costituzionale, ma non essendo risolutiva delle problematiche che nel contesto delle relazioni sindacali possono emergere.