LA CORTE DI CASSAZIONE, LA OBBLIGATORIETA’ DELLA LEGGE PENALE E I REATI “CULTURALI”: UNA RECENTE PRONUNCIA.

I reati culturali sono quelli che risentono delle tradizioni storiche, sociali e culturali di un paese. Gli stranieri presenti sul territorio italiano, infatti, possono avere tradizioni molto diverse dalle nostre e contrastanti con la nostra legge penale. Si pensi alle culture che ammettono la bigamia o la disparità tra il capo e i restanti membri della famiglia.

L’obbligatorietà della legge penale sancita dall’art. 3 c.p. assoggetta alla vis punitiva della legge anche gli stranieri presenti sul territorio, anche se il precetto del dover essere imposto dalla legge sia confliggente con lo statuto etico, morale o giuridico di appartenenza dello straniero.

La giurisprudenza in generale nega la rilevanza scusante delle ideologie o della cultura confliggente con i valori fondamentali. Così, è stata negata l’esclusione dell’elemento soggettivo del reato laddove l’autore dei maltrattamenti in famiglia a danno della moglie agiva nella convinzione di comportarsi secondo la legge dell’ordinamento giuridico di appartenenza; per lo stesso reato sono state escluse le attenuanti generiche. Inoltre, sono escluse le scriminanti fondate sulle consuetudini, come nell’esempio dell’accattonaggio posto in essere dagli zingari.

Le tradizioni meramente culturali si ritiene che non possano, infatti, derogare la legge penale, tanto più quando è in gioco un bene di rilevanza costituzionale (come la famiglia e l’integrità fisica). L’inserimento dello straniero nel tessuto nazionale, il cui fenomeno è reso quantitativamente importante in epoche di massicci flussi migratori, implica l’osservanza da parte di quest’ultimo dei principi fondamentali e inderogabili del nostro ordinamento, tra i quali è ricompreso anche il rispetto delle norme penali, ispirate alla tutela delle vittime.

Inoltre, come da ultimo ribadito dalla Cassazione (sentenza n. 14960/2015), nella società multietnica, su ciascun individuo di provenienza estera grava l’obbligo di informarsi circa i limiti entro cui può adeguarsi a norme dell’ordinamento o del sistema giuridico di appartenenza senza pregiudizio per i diritti fondamentali dello stato ospite. In difetto di tale sforzo normativo, nessuno può invocare a propria scusa l’erronea supposizione di agire nell’esercizio di una facoltà legittimamente riconosciuta allorquando, viceversa, realizzi una condotta criminosa.