La bancarotta fraudolenta in base a quanto previsto dall’ art. 216 R.D. n. 267/1942, si configura allorquando sussista coscientemente l’intenzione di cagionare un danno alle aspettative dei creditori: la volontà dolosa diretta a impedire la ricostruzione del patrimonio a causa della tenuta delle scritture contabili.
E così si realizza il dolo alla base della bancarotta fraudolenta, anche quando, nell’ambito fallimentare, i soggetti preposti ad effettuare gli accertamenti sulla contabilità e la ricostruzione del patrimonio sono ostacolati da difficoltà superabili con particolare diligenza.
La Corte di Cassazione, V Sez. Penale, con la recentissima sentenza n. 23251 depositata il 04.06.2014, interpreta la norma sostenendo che la semplice confusione delle scritture contabili è inidonea a concretizzare il delitto di bancarotta fraudolenta. La pronuncia interviene su un’altra decisione, quella della Corte d’Appello di Bologna, che aveva effettivamente condannato due imputati per il reato previsto dall’art. 216 del regio decreto, sulla scorta della dilazionata consegna della documentazione oggetto di accertamento. La Cassazione, annullando la sentenza, ha rinviato alla Corte di Bologna la quale dovrà attenersi al principio per cui una tenuta caotica della contabilità se da un lato non consente una verifica puntuale, dall’altro ben può consentire una ricostruzione accettabile. La Corte di Bologna, peraltro, non aveva chiarito le difficoltà incontrate nella fattispecie né aveva fatto luce sulla possibilità di ricostruire il patrimonio. In altre parole, il dolo, quale elemento intenzionale alla base del reato, non può automaticamente agganciarsi alla confusione nella gestione contabile.