INTEGRA IL REATO DI EVASIONE QUALUNQUE ALLONTANAMENTO DALL’ABITAZIONE PRESSO CUI SI SVOLGONO GLI ARRESTI DOMICILIARI.

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito a un caso che vedeva un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari, allontanarsi dalla propria abitazione per recuperare il suo animale domestico fuggito, pur restando all’interno del condominio.  

L’art. 385, 1° co., c.p., stabilisce che “chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, è punito con la reclusione da uno a tre anni”; e il 3° co., “le disposizioni precedenti si applicano anche all’imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento, se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale”.

Secondo il diffuso e pressoché unanime orientamento giurisprudenziale, per integrare la fattispecie di reato in questione, è sufficiente il mero e consapevole allontanamento dal luogo abitativo,  a nulla rilevando le modalità di allontanamento o il motivo: l’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie, infatti, è il dolo generico, ossia la consapevole violazione di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza autorizzazione giudiziale. Ciò a prescindere da eventuali esigenze sopravvenute e non imputabili all’assoggettato a tale misura. 

Per quanto riguarda, poi, il caso in esame, già altre sentenza della Suprema Corte avevano precisato che le aree comuni del condominio in cui si trova l’abitazione presso cui si svolgono gli arresti domiciliari, non sono pertinenze delle abitazioni private e non costituiscono parti integranti della stessa.  Il concetto di pertinenza deve essere ricavato dalle norme del diritto civile, secondo cui essa è elemento integrante funzionale all’immobile e costituente un elemento statico e imprescindibilmente collegato alla cosa principale. 

La fattispecie di reato risulta integrata quando il soggetto che si trova nella condizione in questione si allontana, anche per breve tempo, dal luogo stabilito per l’esecuzione della misura. Per la Corte, infatti, non rileva la “minima distanza intercorrente tra la porta dell’abitazione dell’interessato e il luogo ove questo venne sorpreso”, peraltro, in compagnia di un cugino.