relazione platonica internet

La Corte di Cassazione conferma la pronuncia della Corte d’Appello di Bologna che aveva revocato l’addebito della separazione alla ex moglie.

Con la sentenza n. 8929 del 12.04.2013, la Corte di Cassazione ha escluso l’addebito nella separazione tra due coniugi nei confronti della ex moglie che si era vista addebitare in primo grado la separazione, da parte del Tribunale di Forlì, a causa di una sua presunta relazione “platonica” via internet (caratterizzatasi cioè in uno scambio di e-mail e diversi contatti telefonici) con un altro soggetto.

Nell’appello proposto dalla stessa avverso la sentenza del Tribunale di Forlì, la Corte d’Appello di Bologna aveva revocato l’addebito della separazione sulla base di una serie di argomentazioni confermate poi dalla Corte di Cassazione.

Nella sopracitata pronuncia, infatti, la Suprema Corte ha ribadito un suo precedente orientamento secondo il quale “la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell’art. 151 cod. civ., non solo quando si sostanzi in un adulterio ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge”

Nel caso concreto la Corte di cassazione ha ritenuto che la corte d’Appello di Bologna avesse correttamente applicato la normativa di riferimento, escludendo che “lo scambio interpersonale, extraconiugale, avesse potuto assumere i concreti connotati di una relazione sentimentale adulterina e, comunque, quelli di una relazione atta a suscitare plausibili sospetti di infedeltà coniugale[…] traducibili o tradottisi in contegni offensivi per la dignità e l’onore dell’ex coniuge”.

Questo perché il legame “si era rivelato platonico, essenzialmente concretatosi in contatti telefonici o via internet, data anche la notevole distanza tra i luoghi di rispettiva residenza, e non connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale, con condivisione e ricambio di lei dell’eventuale infatuazione di lui”.

Non vi era stata, infatti, prova certa della infedeltà coniugale, intesa nel senso di relazione adulterina della ex moglie, la quale aveva sempre negato la circostanza, posto che nelle citate e-mail non si faceva chiaro cenno a rapporti sessuali, occasionali o ripetuti, tra l’appellante e il presunto amante, con il quale risultavano esservi stati certamente molti contatti virtuali a mezzo del telefono o via internet (come ammesso dalla stessa ex coniuge), ma non con altrettanta certezza molteplici incontri personali né tantomeno congressi carnali.