La Corte di cassazione si è pronunciata sulla responsabilità dei genitori per il sinistro stradale commesso dalla figlia minore sedicenne, in concorso con un motociclista.
Per l’esattezza, la ragazzina ha attraversato la strada sulle strisce mentre il semaforo pedonale era rosso, ed è stata investita da un motociclista, il quale non è riuscito a evitare l’impatto a causa del terreno bagnato per la pioggia.
La ragazza, assieme ai genitori, è stata citata in giudizio per aver investito il motociclista; in via riconvenzionale, poi, ha chiesto il risarcimento dei danni subiti per l’incidente.
I punti fondamentali sui quali i giudici di merito e di legittimità si sono pronunciati, sono due: la responsabilità nella causazione dell’evento e il tipo di responsabilità dei genitori della minore.
Il giudice di primo grado ha dato ragione al motociclista, dichiarando l’esclusiva responsabilità della minore nella causazione del sinistro e condannando quest’ultima, in solido con i genitori ex articolo 2048 c.c., al risarcimento dei danni subiti dall’attore.
In appello, invece, tale pronuncia è stata modificata. In particolare, la Corte ha ritenuto esistente il concorso di colpa del motociclista e del pedone poiché dalla dinamica del sinistro si evince che la velocità del primo era troppo elevata rispetto alle condizioni presenti al momento del fatto: in centro abitato, in prossimità di un passaggio pedonale e in una giornata piovosa; il secondo, invece, aveva attraversato la strada mentre il semaforo era rosso.
La Corte d’Appello ha, inoltre, rigettato la domanda relativa alla responsabilità per fatto proprio dei genitori ex articolo 2048 c.c.
Quest’ultimo prevede che i genitori siano responsabili per il fatto illecito provocato dai figli minori, a meno che non provino di non aver potuto impedire il fatto.
Si tratta di una responsabilità per fatto proprio, che consiste nella culpa in educando o nella culpa in vigilando. In altre parole, per andare esenti da responsabilità, i genitori devono dimostrare di aver impartito ai figli una giusta educazione e di averli adeguatamente sorvegliati (in relazione all’età), e che il fatto illecito da essi commesso non poteva assolutamente essere impedito.
Secondo la Corte, deve essere esclusa la responsabilità dei genitori per fatto proprio: per quanto riguarda la culpa in vigilando, la minore, data l’età, aveva una consapevolezza più che adeguata di come circolare da sola per la pubblica via; per quanto riguarda, invece, la responsabilità per culpa in educando, il comportamento tenuto nell’occasione, consistito nella violazione della norma che vieta di attraversare con il rosso, non può essere considerato alla stregua di un indice di pericolosità o comunque di inadeguatezza del processo educativo della figlia da parte dei genitori. Viceversa, si tratterebbe, per i genitori, di una probatio diabolica.
La Cassazione dunque, se da un lato ha confermato il concorso di colpa nel sinistro, dall’altro ha accolto i motivi di ricorso sulla responsabilità dei genitori in proprio, i quali rispondono ex art. 2048 c.c.
Afferma infatti, la Corte: «se è vero che l’inadeguatezza del grado di educazione del figlio minore ben può desumersi dalle stesse modalità del fatto illecito, nel senso che è dato ravvisare culpa in educando non solo quando i genitori non dimostrino di aver impartito al minore l’educazione e l’istruzione consone alle proprie condizioni sociali e familiari, ma anche quando dalle stesse modalità del fatto si evinca una educazione di per sé carente (Cass. 20 marzo 2012, n. 4395), non è vero il contrario, nel senso, cioè, che non è dato escludere la colpa dei genitori sulla base della mera considerazione delle modalità del fatto, in sé non particolarmente grave, perché un’opzione di tal genere condizionerebbe la sussistenza dell’onere della prova liberatoria alla gravità del fatto; il che è estraneo alla lettera e alla ratio legis».