responsabilita medica

La riforma di cui al d.l. 13 settembre 2012 – c.d. decreto “Balduzzi” convertito nella legge 8 novembre 2012 n. 189 -, ha introdotto, con all’art. 3 comma l, la ipotesi di responsabilità civile del sanitario ex art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale) per i casi di danno provocato con colpa lieve, con esclusione quindi in tale ipotesi di una responsabilità c.d. contrattuale.

Più esattamente, il sanitario che nella sua professione si attiene comunque a linee guida e a buone pratiche, non risponde più penalmente per casi di colpa lieve (si tratta, quindi, di un’ipotesi di abolitio criminis nonché dell’introduzione, per la prima volta in sede penale, della categoria della colpa lieve); per tali casi di responsabilità attenuata risponde tuttavia civilmente, ma solo ex art. 2043 c.c., la c.d. responsabilità aquiliana o extracontrattuale.

Sembrerebbe, almeno secondo una prima impressione della dottrina, che la disciplina abbia subito una pesante battuta d’arresto.
Per capire i termini della questione, è bene ricostruire brevemente i passaggi che hanno caratterizzato il dibattito e l’evoluzione giurisprudenziale.

In un primo momento, infatti, circa un ventennio fa, era pacifico che il sanitario che provocasse un danno al paziente – per dolo o colpa – era tenuto al ristoro del danno, secondo la disciplina di cui all’art. 2043 c.c.

Questa soluzione implicava che il paziente-danneggiato, oltre ad agire nel termine prescrizionale dei cinque anni, doveva – secondo la norma citata – provare il danno, la condotta dolosa o colposa del sanitario e – soprattutto – il nesso di causalità tra gli stessi.
È comprensibile che per chi non ha le competenze scientifiche o sanitarie tale onere della prova si configurava alla stregua di una probatio diabolica.

Il secondo passaggio dell’evoluzione giurisprudenziale si è caratterizzato nel ritenere che il sanitario che agisca all’interno di una struttura ospedaliera organizzata, pubblica o privata, continui a rispondere in linea di massima ex art. 2043 per il fatto illecito procurato al paziente.

Quest’ultimo, tuttavia, ha anche la possibilità di agire anche nei confronti della struttura sanitaria ex art. 1218 c.c. (responsabilità contrattuale) in forza del contratto stipulato tra paziente e ospedale-casa di cura.
In questa nuova prospettazione i profili più delicati rimanevano i seguenti.

Da una parte il rapporto tra medico e paziente, continuava a destare una forte insoddisfazione se inquadrato nell’ambito dell’art. 2043 c.c., perché, come detto, questa norma impone che il paziente debba provare il danno, il fatto illecito, ed il nesso di causalità tra gli stessi (oltre ad avere un ridotto termine quinquennale di prescrizione); dall’altro, volendo invece inquadrare la fattispecie nella più agevole prospettiva della responsabilità contrattuale, se il medico è inserito in una struttura, difficilmente può configurarsi un rapporto contrattuale tra medico e paziente, tale da identificare il danno come inadempimento contrattuale.

Anche per ovviare tali difficoltà si è arrivati così all’adozione, anche nell’ambito sanitario, della teoria del cosiddetto “contatto sociale”, di matrice tedesca, tale per cui il rapporto tra il sanitario che deve prendersi cura del paziente, e il paziente che ad esso si affida, genera un “contatto”, che è una situazione giuridica qualificata.

La responsabilità da contatto è di natura contrattuale (e non extracontrattuale), derivante dalla posizione di garanzia che il sanitario assume nei confronti del paziente. Così argomentando, ne deriva che il paziente ha a disposizione un termine maggiore per esercitare il diritto, dieci anni previsti per la responsabilità contrattuale e non più cinque, e deve provare solamente il fatto di essere stato sottoposto alle cure, ed il danno che ne è derivato.

Sarà invece onere del sanitario provare la “mancanza di colpa”, e quindi la eventuale esistenza di una causa a lui non imputabile che da sola abbia provocato il danno.

Si capisce quindi che un “ritorno al passato” (all’art. 2043 c.c.) prodotto dal legislatore, per di più circoscritto alla sola ipotesi di colpa lieve del sanitario, che comunque abbia agito nel rispetto delle legis artis e best pratics, non può che suscitare perplessità nella dottrina e negli operatori del diritto, che si interrogano sui possibili risvolti concreti che tale novità potrebbe apportare alla più generale disciplina della colpa medica.