IL PRIVATO E L’ENTE CUSTODE DELLA STRADA RISPONDONO IN SOLIDO TRA LORO EX ART. 2051 (IL PRIMO) E 2043 (IL SECONDO) C.C. SE L’ALBERO CHE SI TROVA NEL TERRENO PRIVATO CADE SOPRA UNA VETTURA CHE PROCEDE NELLA PUBBLICA VIA ADIACENTE ALL’IMMOBILE.

Con la sentenza numero 22330 del 2014, la Cassazione si è pronunciata sul riparto della responsabilità tra il privato e l’Ente custode della strada (ANAS), nel caso in cui un albero che si trova all’interno di un giardino privato, già pericolante e in passato colpito da un incendio, cade e danneggia un’automobile che transita nella strada pubblica adiacente.

In primo grado, il privato proprietario e l’Ente custode venivano condannati in solido per il danno occorso al terzo, ma la Corte d’Appello aveva escluso la responsabilità per il secondo, posto che nessun rapporto di dominio o di controllo poteva avere con l’arbusto.

La Cassazione ha percorso le orme del giudice di prime cure, sottolineando che l’Ente, sebbene non può obbligare il proprietario del fondo a eliminare l’albero pericolante che minaccia di cadere sulla pubblica via, ha, tuttavia, l’onere di messa in sicurezza delle zone pubbliche, e deve spingersi, eventualmente, sino a ordinare la chiusura al transito della strada minacciata. In corso di causa, invece, è emerso che l’Ente non aveva nemmeno esortato il proprietario a rimuovere l’albero pericolante.

Il principio sancito dalla Cassazione, quindi, è quello secondo cui «l’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito, pur non essendo custode dei fondi privati che la fiancheggiano, né avendo alcun obbligo di provvedere alla manutenzione di essi, ha tuttavia l’obbligo di vigilare affinché dai suddetti fondi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada e, in caso affermativo, attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere. Ne consegue che è in colpa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2043 c.c., l’ente proprietario della strada pubblica il quale, pur potendo avvedersi con l’ordinaria diligenza d’una situazione di pericolo proveniente da un fondo privato, non la segnali al proprietario di questa, né adotti altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione».

Di conseguenza, la responsabilità è così ripartita: il proprietario del fondo è responsabile ex art. 2051 c.c. per il danno cagionato dalla cosa che ha in custodia (responsabilità oggettiva dalla quale ci si può liberare solo provando il caso fortuito); l’Ente gestore della strada è responsabile ex art. 2043 c.c. per non aver segnalato e neutralizzato la situazione di pericolo.