Con la sentenza n. 8097 del 2015, la Corte di cassazione ha dichiarato che rimane valido il matrimonio se uno dei due coniugi cambia sesso, almeno finché il legislatore non interverrà a colmare il vuoto legislativo, disciplinando una forma alternativa di unione civile.

La vacanza legislativa si è venuta a creare dopo che la Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 170/2014, aveva ritenuto incostituzionali gli artt. 2 e 4 della legge n. 164/1982, per violazione dell’art. 2 della Costituzione posto a tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso che comporta lo scioglimento del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi i coniugi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata che tuteli adeguatamente i diritti e gli obblighi della coppia medesima, ed espressione di quelle formazioni sociali ricomprese nell’art. 2 Cost.

All’epoca la Corte Costituzionale aveva escluso quale rimedio la sostituzione del divorzio automatico con quello “a domanda”, perché ciò equivaleva a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti dello stesso sesso, in (possibile) violazione dell’art., 29 della Cost. che limita il modello del matrimonio alle coppie eterosessuali.

Aveva invece sollecitato il legislatore a introdurre una forma di unione, anche non matrimoniale, che potesse colmare il vuoto normativo creato dalla decadenza automatica del matrimonio.

Tale monito è stato nuovamente ribadito dalla Cassazione che, con detta pronuncia, invita il legislatore a colmare il deficit di tutela “ritenuto incostituzionalmente intollerabile, costituito dalla mancanza di un modello di relazione tra persone dello stesso sesso all’interno del quale far confluire le unioni matrimoniali contratte originariamente da persone di sesso diverso, divenute, mediante la rettificazione del sesso di uno dei due componenti, del medesimo sesso”.

La Corte sottolinea altresì che si tratta di una fattispecie che non riguarda una relazione di fatto, ma il rapporto tra due soggetti già uniti (legittimamente) dal vincolo del matrimonio, ai quali il legislatore deve trovare il modo di consentire “di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata che ne tuteli adeguatamente diritti ed obblighi”.

Così, essa ha accolto la richiesta dei due coniugi di eliminare dall’atto di matrimonio la nota sulla cessazione degli effetti civili, permettendo agli istanti, pur essendo dello stesso sesso, di rimanere a tutti gli effetti marito e moglie, almeno fino a quando non entrerà in vigore la disciplina normativa conseguente che trasformerà il vincolo matrimoniale in unione registrata.