reati contro la pubblica amministrazione

La legge 190/2012, rubricata “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione“, è entrata in vigore il 28.11.2012.
Tra le numerose novità apportate dalla legge, sono state apportate alcune modifiche alle norme del libro II, titolo II del codice penale dedicato ai reati contro la Pubblica Amministrazione.
In primo luogo il legislatore è intervenuto per inasprire le pene previste per alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione:

  • reato di peculato (art. 314 c.p.): viene aumentato il minimo edittale che passa da tre a quattro anni di reclusione, la pena massima rimane invariata a 10 anni;
  • reato di concussione (art. 317c.p.): viene aumentato il minimo edittale che passa da quattro a sei anni di reclusione, la pena massima rimane invariata a 12 anni;
  • reato di corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.): viene aumentata la pena originaria “da sei mesi a tre anni” di reclusione a “da uno a cinque anni”di reclusione;
  • reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.): viene aumentata la pena originariamente prevista da “due a cinque anni” di reclusione alla pena “da quattro ad otto anni”di reclusione;
  • reato di corruzione in atti giudiziari(art. 319-ter c.p.): viene aumentata la pena di cui al primo comma che passa da “tre a otto anni” di reclusione a “da quattro a dieci anni” di reclusione; inoltre viene aumentata il minimo edittale che passa da quattro a cinque se a causa dei fatti di corruzione di cui agli artt. 318-319 c.p. deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni;
  • reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.): la pena originaria della reclusione da “sei mesi a tre anni” viene elevata “da uno a quattro anni”.

In secondo luogo la legge è intervenuta modificando la fattispecie di alcuni reati.
In particolare, il reato di concussione può adesso essere commesso soltanto dal pubblico ufficiale e non ricomprende più nella condotta punita la concussione per induzione, che è stata trasfusa nel nuovo art. 319-quater c.p.
Nel reato di corruzione impropria di cui all’art. 318 c.p. non si fa più riferimento al compimento di un atto di ufficio ma all’esercizio delle funzioni e dei poteri; inoltre viene meno la distinzione tra corruzione impropria antecedente e susseguente (ossia qualora la retribuzione sia il prezzo di un atto da compiere o già compiuto).
L’art. 320 c.p. estende, poi, i reati corruzione impropria e propria di cui agli artt. 318-319 c.p. anche all’incaricato di pubblico servizio.

Infine, vengono aggiunte due nuove fattispecie di reato: l’induzione indebita a dare o promettere utilità e il traffico di influenze illecite.

Come già anticipato, l’art. 319-quater disciplina il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, per cui “salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni“. Tale norma ricalca sostanzialmente la previgente fattispecie di concussione per induzione prevedendo una pena meno grave.

Inoltre viene introdotto il nuovo reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis: “Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.