riforma ordinamento professionale forense

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18.01.2013, n. 15, la legge 247/2012 di riforma dell’ordinamento professionale forense.
L’art. 13 della legge si occupa del momento iniziale del rapporto tra cliente e avvocato: il conferimento dell’incarico e la pattuizione dei compensi.
Al momento del conferimento dell’incarico l’avvocato è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico.
È tenuto altresì, ai sensi dell’art. 12, comma 1, a rendere noto al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa, stipulata a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti.

Il preventivo del compenso spettante all’avvocato può essere richiesto dal cliente in forma scritta, distinguendo il costo della prestazione fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

Il compenso è pattuito di regola per iscritto e la relativa pattuizione è libera, salvo il divieto del patto di quota –lite, cioè l’accordo con il quale si stabilisce che l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. (comma 4)
Nel comma 3 dell’art. 13 sono previste in modo esemplificativo alcune modalità di pattuizione del compenso: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, che in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto che indica i parametri ministeriali, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive. (comma 10)

In mancanza di accordo in forma scritta sul compenso spettante all’avvocato o comunque in ogni caso di mancata determinazione consensuale si applicano i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3. Tali parametri si applicano, inoltre, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

È prevista la possibilità per entrambe le parti, nel caso in cui non raggiungano un accordo, di rivolgersi al consiglio dell’ordine degli avvocati affinché esperisca un tentativo di conciliazione.

Il consiglio, su richiesta dell’iscritto, può altresì rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata.(comma 9)
Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà. (comma 8)