riforma fornero articolo 18

Dalle prime applicazione dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori post riforma iniziano ad emergere i primi concreti dibattiti giurisprudenziali.

Il Tribunale di Milano con l’ordinanza del 28 novembre 2012 ha sancito l’illegittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo a fronte del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di repechage. Allo stesso tempo, il suddetto Tribunale ha sanzionato il datore di lavoro con un semplice indennizzo (quantificato in 20 mensilità) nei confronti del lavoratore, escludendo la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
Ciò a fronte delle modifiche apportate dalla recente legge “Fornero” all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, ed in particolare sulla base di quanto disciplinato dal suo quinto comma, ove viene prevista – a fronte dell’accertamento della illegittimità del licenziamento – la condanna del datore di lavoro “al pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto”.
Il quarto comma dello stesso articolo prevede invece la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore e al pagamento di un’indennità risarcitoria “in caso di insussistenza del fatto contestato ovvero perchè il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili”.

Nel caso specifico, un lavoratore era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo poiché era venuto meno l’appalto al quale egli era addetto. Tale fatto non era stato contestato ma il Tribunale di Milano ha comunque sancito l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo giacchè il datore di lavoro non aveva dato prova di aver rispettato l’obbligo di repechage, ovvero l’obbligo di verificare se esistesse la possibilità di una ricollocazione del lavoratore all’interno dell’azienda.

Altrettanto interessante è l’analisi di un’altra recente ordinanza, questa volta ad opera del Tribunale di Bologna, che in un diverso caso di licenziamento disciplinare ha disposto invece la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

Nel caso sottoposto al tribunale di Bologna, il licenziamento del lavoratore era stato intimato a causa di una mail interna all’ufficio che secondo il datore di lavoro aveva un contenuto ingiurioso. Anche in tale circostanza il fatto (l’invio della mail ed il suo contenuto) non era contestato, pertanto, secondo una determinata interpretazione del comma quarto sopra citato, pur in presenza di un licenziamento dichiarato illegittimo, non si sarebbe comunque potuti giungere alla sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro, poiché non si poteva dire che il “fatto” fosse insussistente, come previsto dal comma quarto. Ma il Tribunale di Bologna ha rilevato che la sussistenza del “fatto” alla base del licenziamento non può essere intesa come semplice esistenza di un “fatto materiale”, mentre la sussistenza di tale presupposto deve essere valutata adottando il diverso criterio del c.d. “fatto giuridico”, implicante una disamina non limitata alla presenza del solo fatto concreto, ma ad una sua considerazione “come il fatto globalmente accertato nell’unicum della sua componente oggettiva e nella sua componente inerente l’elemento soggettivo“.

Nel caso di specie, il Tribunale di Bologna ha valutato il comportamento del lavoratore tenendo in considerazione l’atteggiamento psicologico dello stesso, rilevando che dal contenuto della mail non emergesse una reale intenzione denigratoria e che, quindi, vi fosse una sproporzione tra tale comportamento e la sanzione irrogata dal datore di lavoro. Tutto ciò considerato, dalla duplice analisi del fatto sia in chiave oggettiva che soggettiva, il Tribunale di Bologna ha affermato l’insussistenza del fatto contestato al lavoratore, come detto in precedenza nell’accezione di “fatto giuridico”, con conseguente reintegra nel posto di lavoro.