In Italia, quando si parla di successione mortis causa, si intende il subingresso di un soggetto ad un altro soggetto nella proprietà di un patrimonio o di un singolo diritto patrimoniale. Al momento del decesso della persona, la successione ereditaria comporta dunque il trasferimento delle posizioni giuridiche dal defunto al successore, secondo due modalità:
a titolo universale, per gli eredi
a titolo particolare, per i legatari

Ma cosa significa essere nominato erede o legatario, e quando è possibile rinunciare all’eredità?

Successione, tipologie e come funziona

L’ordinamento giuridico italiano prevede due tipologie di successione:
successione legittima, quando la persona muore senza lasciare testamento
successione testamentaria, quando vi è un testamento

Ad esse si aggiunge la successione necessaria, quando il testatore ha disposto dei suoi beni senza rispettare quanto la legge stabilisce per i congiunti più prossimi, a cui una quota dell’eredità spetta per diritto.

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In caso di successione legittima, il patrimonio del defunto spetta ai parenti:
● per intero ai figli (legittimi, naturali e adottivi) in parti uguali se ne esistono;
● per metà o per un terzo al coniuge (o al coniuge separato, a patto che la separazione non sia addebitata a lui/lei), a seconda che sia presente un solo figlio o più figli se non sono presenti figli legittimi e naturali
● per due terzi al coniuge e per un terzo a genitori, fratelli e sorelle
● per intero al coniuge se oltre ai figli mancano genitori fratelli e sorelle del defunto;
● se non ci sono figli nè coniuge, succedono i genitori, i fratelli legittimi e le sorelle legittime (se mancano i genitori va tutto a fratelli e sorelle, se mancano fratelli e sorelle va tutto ai genitori)
● se nessuno dei soggetti indicati è presente i beni vanno ai parenti, senza distinzione di linea, diretta o collaterale a cominciare dal grado più vicino fino al sesto grado
● allo Stato, in assenza di eredi

In caso di successione testamentaria, invece, gli unici tutelati sono il coniuge i figli legittimi, naturali e adottivi, gli ascendenti legittimi (non naturali) e adottivi (salvo quelli che hanno adottato figli maggiorenni): a loro va, per legge, una quota del patrimonio con delle ripartizioni previste dalla legge. Per la restante parte, la persona che scrive testamento può disporre dei suoi beni come meglio crede, nominando i suoi eredi e i suoi legatari: i primi ereditano la titolarità dei diritti e degli obblighi che non si estinguono con la morte de cuius, i secondi subentrano unicamente in uno o più rapporti patrimoniali ben precisi come deciso dal defunto.

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La rinuncia all’eredità

Può succedere che l’eredità lasciata dal defunto comprenda diversi debiti: per questo motivo l’ordinamento italiano prevede la possibilità di rinunciare all’eredità.

L’erede ha 10 anni di tempo per decidere se accettare o se rinunciare all’eredità

Per rinunciare all’eredità si possono percorrere due strade:
● si compila una dichiarazione davanti al notaio di fiducia (in genere, dal notaio si reca il rinunciante quando gli altri eredi scelgono invece di accettare l’eredità)
● si presenta un atto al cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (soluzione preferita quando il rinunciatario è il solo erede)

In caso decida di presentare la rinuncia al tribunale, il rinunciatario dovrà presentare:
● documento di identità e codice fiscale
● certificato di morte in carta semplice
● copia conforme dell’eventuale verbale di pubblicazione del testamento
● codice fiscale del defunto
● copia conforme del provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare, se vi sono incapaci

Rinunciare all’eredità è un diritto di ciascun erede, ma ha un costo.
Se ci si rivolge al tribunale, il costo è di:
16 euro per la marca da bollo da apporre sull’atto
200 euro per la tassa di registro, da versare tramite modello F23 all’Agenzia delle Entrate
Se ci si rivolge ad un notaio, bisognerà pagare invece la parcella al professionista.

Rinunciando all’eredità, la persona non sarà chiamata a rispondere dei debiti del defunto né nei confronti di creditori terzi, né con l’Agenzia delle Entrate, il Fisco o l’Agente della Riscossione Esattoriale per gli omessi versamenti di tributi e imposte.

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