risarcimento danni incidente stradale

Con un pronunciamento del 24 ottobre u.s. (sentenza C 22/12) la Corte di Giustizia della Comunità europea – organo comunitario il cui ruolo è quello di assicurare il rispetto del diritto comunitario nell’interpretazione e nella applicazione dei trattati e degli atti normativi derivati (art. 220 T.C.E.) – tocca un importante tema: la risarcibilità del danno immateriale (“morale”), da parte delle compagnie assicurative, nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli.

La normativa europea di riferimento è rappresentata, anzitutto, dalla c.d. “prima direttiva” (n. 72/166/CEE) la quale impone agli Stati membri di provvedere alla copertura assicurativa obbligatoria dei veicoli che stazionano abitualmente nel loro territorio. Anche se la normativa lascia liberi gli Stati membri di determinare quali siano le tipologie di danno coperte da tale assicurazione, la “seconda direttiva” (n. 84/5/CEE) prevede che l’assicurazione copra obbligatoriamente sia i danni alle persone, sia i danni alle cose.

Con la sentenza citata la Corte di Giustizia, al fine di ridurre le disparità tra le legislazioni degli Stati membri, ha chiarito che in base alla “seconda direttiva”(n. 84/5/CEE): agli Stati spetta la determinazione dei danni coperti e le modalità dell’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, nel rispetto del diritto dell’Unione.

Ma la nozione di danno alla persona comprende ogni danno arrecato all’integrità della stessa, e, quindi, sia le sofferenze sia fisiche sia quelle psicologiche: pertanto, tra i danni che devono essere risarciti conformemente al diritto Ue vi sono anche i danni immateriali.

Nella normative UE, infatti, non è possibile rinvenire alcun elemento che permetta di ritenere che talune tipologie di danno, come i pregiudizi immateriali, debbano essere esclusi da tale nozione: “Nessuna indicazione nella prima, nella seconda o nella terza direttiva permette di concludere che il legislatore dell’Unione avrebbe inteso limitare la protezione assicurata da tali direttive alle sole persone direttamente interessate da un evento dannoso.”