duomo di Milano

La Corte di Cassazione ne conferma la generale applicabilità per le c.d. lesioni macropermanenti.

La sentenza n. 19376/12 della sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito l’applicabilità delle tabelle previste dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico in seguito alle lesioni macropermanenti (da 10 a 100 punti di invalidità).
Con tale pronuncia la Suprema Corte ha annullato la sentenza n. 69/2010 della Corte d’Appello di Catania che aveva liquidato il danno biologico ricorrendo a diversi parametri, non prendendo in considerazione quanto previsto dalle tabelle milanesi, e non motivando adeguatamente le ragioni che avevano portato a discostarsi dai valori indicati dal Tribunale di Milano.
Nella sentenza viene evidenziata come la mancata applicazione dei suddetti valori abbia frustrato «l’aspettativa della parte all’applicazione di una regola equitativa uniforme a quella utilizzata per casi analoghi», confermando quanto sostenuto dalla stessa Corte con la decisione 12408/11, dove aveva affermato che l’applicazione delle tabelle «non solo è legittima, ma anzi evita un uso squilibrato del concetto di “equità” e quindi il rischio di discriminazione tra cittadini».
La Corte di Cassazione ha poi chiarito ulteriormente come la regola equitativa sancita dall’art. 1226 del cod. civ. debba garantire «non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari».