A seguito della recente sentenza n. 70 della Corte Costituzonale, pubblicata nei giorni scorsi su questo sito, e dopo il recente intervento del Governo che ha deciso di rimborsare parzialmente e progressivamente i pensionati per i quali erana stata bloccata la rivalutazione delle pensioni, l’Inps ha ritenuto opportuno intervenire con un proprio messaggio per precisare come l’Istituto si muoverà a seguito di richieste di adeguamento da parte di singoli pensionati.
Di seguito il testo del mesaggio.
INPS – Messaggio 07 maggio 2015, n. 3135 Sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 (illegittimità dell’art. 24, comma 25, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201 per contrasto con articoli 3 , 36 e 38 Cost.) Sulla Gazzetta Ufficiale 1^ serie speciale – Corte Costituzionale – n. 18 del 6 maggio 2015 è stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. In particolare, la suddetta sentenza ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 24 comma 25 del citato decreto, nella parte in cui prevede che “in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento”. Ciò premesso, l’Istituto, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, non potrà definire eventuali richieste di ricostituzione relative ai trattamenti pensionistici interessati dalla sentenza, fino all’adozione delle relative iniziative legislative