Il “SALUTO ROMANO” è ancora reato perchè usuale manifestazione del disciolto Partito Fascista
Per quanto la società attuale sia lontana da molti degli orrori dell’epoca fascista, ogni condotta riconducibile alla dittatura costituisce reato perché offende il sentimento pubblico e la memoria storica delle vittime, e racchiude il pericolo di riorganizzazione di un’associazione di tal fatta, vietata dalla XII disp. trans. della Costituzione (E’ vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista).
Nel caso esaminato dalla Cassazione, gli imputati, poi condannati, avevano utilizzato il saluto romano nel corso di una manifestazione in memoria delle vittime delle Foibe, reato previsto e punito dall’art. 5 della legge n. 645 del 30.6.1952 (“Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da lire 400.000 a 1.000.000”).
Si tratta, in tutta evidenza, di reato di pericolo correlato al fatto che le manifestazioni usuali, evocative del disciolto partito fascista, risaltano in quanto realizzate durante pubbliche riunioni e pertanto possiedono idoneità lesiva per la tenuta dell’ordine della democrazia e dei valori alla stessa sottesi. L’intera legge n.645 del 1952 mira infatti a rendere effettiva la XII disp. trans. della Costituzione, che prevede il divieto di ricostituzione sotto qualsiasi forma del partito fascista.
Non vi è dubbio, pertanto, che il gesto incriminato rientra nelle condotte idonee a determinare il pericolo di riorganizzazione, in quanto esempio di manifestazioni esteriori di carattere fascista, che evidenziano l’adesione di chi le pone in essere al sistema di valori evocato, basato sull’ utilizzo della violenza come metodo di lotta politica e sulla discriminazione razziale, e tendono a diffondere detta ideologia. Si ravvisa, perciò, l’avvenuta integrazione del fatto tipico e punibile da parte dei ricorrenti.
Per questi motivi, il gesto non può essere fatto rientrare nell’alveo della libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall’art. 21 Cost., come pure era stato paventato dalla difesa.