Il nuovo scambio elettorale politico-mafioso e il concorso esterno
La legge n. 62 del 2014 ha introdotto alcune modifiche all’art. 416-ter, c.p. (scambio elettorale politico-mafioso), prevedendone, innanzi tutto, una struttura del reato necessariamente plurisoggettiva; aggiungendo di fianco al denaro promesso anche “altra utilità”; indicando le modalità attraverso cui deve avvenire il procacciamento dei voti, ossia attraverso il c.d. “metodo mafioso” di cui all’art. 416-bis, III co., c.p.; da ultimo, diminuendo la pena edittale sia nel minimo che nel massimo. Nella vecchia formulazione, infatti, l’art. 416-ter prevedeva la stessa pena afflitta per il concorso esterno.
La ratio di tale abbassamento, desumibile dai lavori preparatori della riforma, è quella di non punire eccessivamente tale condotta perché il delitto di scambio elettorale politico-mafioso si perfeziona al momento della promessa, a prescindere dal fatto che quest’ultima si concretizzi in un beneficio per il sodalizio mafioso, da ciò derivando una tutela anticipata del bene giuridico (l’ordine pubblico).
Al contrario, per concorso esterno in associazione mafiosa si intende l’apporto concreto, specifico, consapevole e volontario dato da un soggetto privo dell’affectio societatis e non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa. In altre parole, il concorrente esterno non fa parte dell’associazione, e quest’ultima non lo chiama a farne parte; tuttavia egli è consapevole di offrire un prezioso contributo all’associazione. Il suo contributo, inoltre, deve avere una rilevanza causale, accertata tramite una verifica probatoria ex post, che permetta la conservazione o il rafforzamento del sodalizio; il delitto è integrato anche da un unico intervento caratterizzato dai predetti requisiti (tra le altre, Cass. S.U. 22327/2003 e S.U. 33748/2005).
Ne consegue, secondo l’opinione dominante, che in caso di patto tra un esponente politico e un appartenente a un’associazione criminale, si applica solo l’art. 416-ter, c.p., se l’accordo è rimasto tale e l’intraneus non è stato ricompensato con denaro o altra utilità; viceversa, se l’accordo ha avuto seguito, le norme di cui agli artt. 416-bis e 110 (concorso esterno in associazione mafiosa) e quella di cui al 416-ter, c.p. (scambio elettorale politico-mafioso) si applicano in concorso materiale.