Non è raro che, nel corso della vita, si renda necessario ricorrere alla scrittura privata per definire e regolare i reciproci interessi: compravendite, locazioni di immobili, rapporti professionali, rapporti personali, dichiarazioni, ecc. Sono molti i casi in cui è possibile ricorrere a questo strumento.

La scrittura privata consiste in un documento sottoscritto da una o più parti che non solo funge da contratto, ma anche da prova in diverse situazioni, come l’ammissione di un debito, la rinuncia di un credito, una quietanza di pagamento, o una transazione (ossia un accordo con reciproche concessioni). Tuttavia, non sono in molti a essere consapevoli del suo valore legale e vincolante, per il quale il documento deve avere requisiti ben precisi. Inoltre, non tutti sanno che la scrittura privata può essere autenticata o meno da un pubblico ufficiale, ad esempio da un notaio.

Vediamo quindi cos’è esattamente la scrittura privata e quali caratteristiche deve avere per essere valida anche a fini legali.

Scrittura privata: cos’è

La scrittura privata è un documento redatto in forma scritta manualmente o attraverso mezzi tecnologici e sottoscritto da due o più parti, che non necessariamente hanno provveduto alla stesura. Attraverso questo documento l’autore o gli autori manifestano e mettono per iscritto una volontà specifica e regolano diversi interessi, in genere di natura patrimoniale o personale, o un determinato rapporto con tutti gli obblighi e i diritti che ne derivano: una volta firmato diventa vincolante. La scrittura privata può essere poi semplice o autenticata, a seconda della presenza o meno di un pubblico ufficiale nel momento in cui viene sottoscritta.

Il valore della scrittura privata risiede proprio nella sottoscrizione della stessa dal suo autore o dai suoi autori. Tuttavia, per garantirne l’efficacia probatoria è essenziale verificare la veridicità della sottoscrizione.

L’efficacia probatoria della scrittura privata

L’efficacia probatoria della scrittura privata è descritta dall’articolo 2702 del codice civile: “La scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.

Dunque, chiarendo in modo semplice: la scrittura privata può essere usata come prova, se entrambe le parti che la firmano sono consapevoli che esiste e la riconoscono come vincolante.

Quando acquisisce valore legale?

Per avere valore legale, la scrittura privata deve rispettare alcuni requisiti:

  • Deve riportare la firma delle parti in calce o a margine: la presenza della firma delle persone coinvolte è essenziale per conferire al documento il suo valore probatorio.
  • Deve riportare la data in cui il documento è stato redatto e firmato. L’articolo 2704 del codice civile ricorda che la data della scrittura privata, la cui sottoscrizione non sia stata autenticata, non è in generale certa e computabile riguardo ai terzi. Serve dunque un riferimento temporale.
    Questo può essere però ottenuto tramite vari mezzi, come l’invio del documento per posta raccomandata o la sua autenticazione presso un ufficio postale, se non si vuole farla autenticare da un notaio.
  • È fondamentale che il contenuto sia chiaro e preciso, evitando ambiguità che potrebbero portare a interpretazioni diverse. Devono essere rispettati i criteri di privatezza, autenticità e genuinità e deve esserci un consenso libero e consapevole delle parti, senza costrizioni o inganni.

Inoltre, acquisisce maggior forza probatoria se vi è:

  • autenticazione: un notaio o un pubblico ufficiale accerta l’identità dei sottoscrittori e attesta che la firma è stata apposta in sua presenza. Questo processo è regolato dall’articolo 2703 del codice civile e conferisce al documento lo status di “scrittura autenticata”.
  • riconoscimento della controparte: la scrittura privata può essere riconosciuta dal soggetto contro il quale è opposta, sia espressamente che tacitamente, come visto nell’articolo 2702 del codice civile.
  • accertamento giudiziale: se il soggetto contro il quale si oppone la scrittura non ne riconosce la firma, è possibile richiedere al giudice di verificarne l’autenticità. Questo procedimento, descritto negli articoli 216 e seguenti del Codice di Procedura Civile, porta alla “scrittura verificata”.

È importante sottolineare che, in un processo civile, la mancanza di questi requisiti fa sì che la scrittura privata perda il proprio valore probatorio. Pertanto, per mantenere la sua efficacia legale, è fondamentale che la sottoscrizione sia autentica e riconosciuta secondo le modalità previste dalla legge.

Quando utilizzare la scrittura privata?

Si può ricorrere alla scrittura privata per formalizzare accordi in diverse situazioni quotidiane e professionali, conferendo valore giuridico agli impegni presi dalle parti coinvolte e garantendo che i termini concordati siano chiaramente espressi e vincolanti. Alcuni esempi di utilizzo della scrittura privata includono:

  • contratti di locazione: un accordo tra il proprietario di un immobile e l’affittuario che stabilisce termini e condizioni dell’affitto;
  • compravendita di beni mobili, come la vendita di un’auto, di mobili o di altri beni di valore;
  • prestiti tra privati di denaro tra amici o familiari con termini di restituzione chiari;
  • accordi commerciali: collaborazioni tra aziende o professionisti, come accordi di fornitura o partnership.

La scrittura privata è utile in tutte quelle situazioni in cui le parti desiderano formalizzare un accordo senza la necessità di ricorrere a un notaio, riducendo così i costi e le tempistiche. In questo caso, come accennato in precedenza, parliamo di scrittura privata semplice o “non registrata”, sottoscritta liberamente dalle parti in modo autonomo.

Quando, invece, si decide di rivolgersi a un notaio o a un altro pubblico ufficiale, si parla di scrittura privata autenticata.

La scrittura privata autenticata: caratteristiche e differenze

La scrittura privata autenticata è un documento redatto dalle parti e firmato davanti a un notaio o un altro pubblico ufficiale, come anche il segretario comunale e provinciale o il console. Questo ufficiale attesta la paternità del documento dopo aver identificato i firmatari, garantendo così che in futuro non sorgano contestazioni sull’autenticità delle firme.

Le differenze rispetto alla scrittura privata semplice sono significative: in una scrittura privata autenticata non è possibile disconoscere la propria firma, dal momento che l’apposizione è stata fatta in presenza di un pubblico ufficiale. Se si desidera contestare la genuinità della firma, l’unico strumento legale valido è la querela di falso, come previsto dall’articolo 221 del codice di procedura civile.

Per una consulenza legale riguardo alla scrittura privata

La scrittura privata rappresenta uno strumento molto versatile e di facile utilizzo per formalizzare accordi tra privati o tra aziende, garantendo che gli impegni presi siano chiaramente documentati e vincolanti. Comprendere le caratteristiche e la normativa che la regolamenta è però essenziale per utilizzarla in modo corretto per far sì che abbia valore probatorio.

Lo Studio Palombarini è disponibile per una consulenza legale. Lo Studio legale Palombarini è a Bologna in Via Bovi Campeggi, 4 e a Padova in Via S. Camillo De Lellis, 37. Potete contattarci al numero 051 581410.

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