Non è raro che, nel corso della vita, si renda necessario ricorrere alla scrittura privata per per disciplinare i reciproci rapporti giuridici e patrimoniali: compravendite, locazioni di immobili, rapporti professionali, rapporti personali, dichiarazioni, ecc. Sono molti i casi in cui è possibile ricorrere a questo strumento.
La scrittura privata consiste in un documento sottoscritto da una o più parti che può costituire fonte di obbligazioni contrattuali e mezzo di prova documentale, come l’ammissione di un debito, la rinuncia di un credito, una quietanza di pagamento, o una transazione (ossia un accordo con reciproche concessioni). Tuttavia, non sono in molti a essere consapevoli del suo valore legale e vincolante, per il quale il documento deve avere requisiti ben precisi. Inoltre, non tutti sanno che la scrittura privata può essere autenticata o meno da un pubblico ufficiale, ad esempio da un notaio e che, in alcuni casi, deve essere registrata presso l’Agenzia delle Entrate.
Vediamo quindi cos’è esattamente la scrittura privata e quali caratteristiche deve avere per essere valida anche a fini legali.
Scrittura privata: cos’è
La scrittura privata è un documento redatto in forma scritta manualmente o attraverso mezzi tecnologici e sottoscritto da due o più parti, che non necessariamente hanno provveduto alla stesura. Attraverso questo documento l’autore o gli autori manifestano e mettono per iscritto una volontà negoziale e regolano diversi interessi, in genere di natura patrimoniale o personale, o un determinato rapporto con tutti gli obblighi e i diritti che ne derivano: una volta firmato diventa vincolante. La scrittura privata può essere poi semplice o autenticata, a seconda della presenza o meno di un pubblico ufficiale nel momento in cui viene sottoscritta.
Il valore della scrittura privata risiede proprio nella sottoscrizione della stessa dal suo autore o dai suoi autori. Tuttavia, per garantirne l’efficacia probatoria è essenziale verificare la veridicità della sottoscrizione.
L’efficacia probatoria della scrittura privata
L’efficacia probatoria della scrittura privata è descritta dall’articolo 2702 del codice civile: “La scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.
Dunque, chiarendo in modo semplice: la scrittura privata può essere usata come prova, se entrambe le parti che la firmano sono consapevoli che esiste e la riconoscono come vincolante. In altri termini, la scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, salvo disconoscimento della sottoscrizione o proposizione di querela di falso.
Chi scrive la scrittura privata?
Spesso, chi si rivolge allo Studio Palombarini per una consulenza legale, si chiede se la scrittura privata debba per forza essere redatta da chi desidera manifestare le proprie volontà o se sia possibile, invece, incaricare un professionista. Come abbiamo visto, la scrittura privata può essere redatta dalle parti stesse e deve essere firmata da tutte le persone coinvolte. Nella stesura, le parti possono avvalersi della consulenza di un avvocato o un notaio e affidare a quest’ultimo la sua autenticazione.
Quando acquisisce valore legale?
Per avere valore legale, la scrittura privata deve rispettare alcuni requisiti:
- Deve riportare la sottoscrizione autografa (firma) delle parti in calce o a margine: la presenza della firma delle persone coinvolte è essenziale per conferire al documento il suo valore probatorio.
- Deve riportare la data in cui il documento è stato redatto e firmato. L’articolo 2704 del codice civile ricorda che la data della scrittura privata, la cui sottoscrizione non sia stata autenticata, non è in generale certa e computabile riguardo ai terzi. Serve dunque un riferimento temporale.
Questo può essere però ottenuto tramite vari mezzi, come l’invio del documento per posta raccomandata o la sua autenticazione presso un ufficio postale, se non si vuole farla autenticare da un notaio.
- È fondamentale che il contenuto sia chiaro e preciso, evitando ambiguità che potrebbero portare a interpretazioni diverse. Devono essere rispettati i criteri di privatezza, autenticità e genuinità e deve esserci un consenso libero e consapevole delle parti, senza costrizioni o inganni.
Inoltre, acquisisce maggior forza probatoria se vi è:
- autenticazione: un notaio o un pubblico ufficiale accerta l’identità dei sottoscrittori e attesta che la firma è stata apposta in sua presenza. Questo processo è regolato dall’articolo 2703 del codice civile e conferisce al documento lo status di “scrittura autenticata”.
- riconoscimento della controparte: la scrittura privata può essere riconosciuta dal soggetto contro il quale è opposta, sia espressamente che tacitamente, come visto nell’articolo 2702 del codice civile.
- accertamento giudiziale: se il soggetto contro il quale si oppone la scrittura non ne riconosce la firma, è possibile richiedere al giudice di verificarne l’autenticità. Questo procedimento, descritto negli articoli 216 e seguenti del Codice di Procedura Civile, porta alla “scrittura verificata”.
È importante sottolineare che, in un processo civile, la mancanza di questi requisiti fa sì che la scrittura privata perda il proprio valore probatorio. Pertanto, per mantenere la sua efficacia legale, è fondamentale che la sottoscrizione sia autentica e riconosciuta secondo le modalità previste dalla legge.
Registrazione della scrittura privata
Affinché la data apposta sulla scrittura privata sia considerata certa, il documento deve essere registrato. La registrazione è la procedura con cui si comunica all’Agenzia delle Entrate l’esistenza di un accordo tra le parti e prevede il pagamento di un’imposta di bollo e di un’imposta di registro.
In alcuni casi previsti dalla legge – locazione, preliminare di vendita immobiliare, comodato, fideiussione prestata da un terzo – la mancanza della registrazione determina l’invalidità dell’atto. In altri, invece, l’accordo resta valido ma permette a terzi, che non hanno sottoscritto il documento, di opporsi a quanto concordato.
Facciamo alcuni semplici esempi per capire meglio questo aspetto:
- Compravendita di auto usata tra amici
Tizio e Caio sono amici di vecchia data. Tizio non può più guidare e decide di vendere la sua auto usata all’amico Caio. I due redigono una scrittura privata in cui stabiliscono che Tizio cederà la sua vecchia auto a Caio per 5.000 euro, ma non registrano il documento. Sempronio, figlio di Tizio, viene a sapere della compravendita e si oppone perché giudica l’importo troppo basso, così Caio non può più ricevere l’auto pagando la cifra concordata con Tizio. Se i due avessero registrato la scrittura privata, Sempronio non si sarebbe potuto opporre.
- Prestito tra privati
Caio deve acquistare un motorino e vorrebbe beneficiare di uno sconto interessante di una concessionaria, ma è in attesa di ricevere una somma di denaro e non ha sufficiente liquidità per comprare il ciclomotore in tempo per usufruire della promozione, così chiede alla collega Tizia un prestito. Tizia conosce Caio da molti anni e decide di prestare al collega di lavoro 2.000 euro. In cambio, Caio si impegna a restituire a Tizia l’importo entro 2 mesi. Redigono una scrittura privata, ma non la registrano. Sempronio, marito di Tizia, viene a conoscenza dell’accordo e si oppone, così Caio deve rinunciare all’acquisto del motorino a prezzo vantaggioso.
- Villette confinanti e rifacimento della recinzione
Tizio e Caio abitano in due villette attigue, i cui giardini sono separati dalla stessa recinzione in legno. Passano gli anni e la struttura, ormai ammalorata, deve essere sostituita. I due vicini allora decidono di rivolgersi a un professionista dell’edilizia amico di Caio, che stima il lavoro per un importo di 7.000 euro. Redigono una scrittura privata in cui si impegnano a pagare a testa il 50% dell’importo e le spese di manutenzione future. Ma non registrano il documento. Sempronia, moglie di Tizio, venuta a sapere dell’accordo, si oppone, sostenendo che la recinzione, in realtà, è di pertinenza di Caio e che le spese vanno divise diversamente. I due vicini devono quindi trovare un nuovo accordo.
Come registrare la scrittura privata
Gli adempimenti necessari per registrare la scrittura privata seguono quanto previsto dal DPR n. 131/1986. Le parti devono trasmettere al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate:
- la richiesta di registrazione, dopo aver compilato l’apposito modulo (modello 69)
- due originali della scrittura privata da registrare o un originale e una copia del documento (è consigliabile informarsi presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del proprio comune per conoscere le esatte modalità)
- i contrassegni telematici per il pagamento dell’imposta di bollo (cioè, la vecchia marca da bollo), con data di emissione che non deve essere successiva alla data di stipula, e che va applicata su ogni copia del documento da registrare
- documento d’identità delle parti
A quel punto, l’ufficio riporta sull’atto gli estremi dell’avvenuta registrazione e della somma pagata, ne restituisce una copia timbrata e firmata, oppure rilascia una ricevuta.
Quando utilizzare la scrittura privata?
Come abbiamo visto, si può ricorrere alla scrittura privata per formalizzare accordi in diverse situazioni quotidiane e professionali, conferendo valore giuridico agli impegni presi dalle parti coinvolte e garantendo che i termini concordati siano chiaramente espressi e vincolanti. Alcuni esempi di utilizzo della scrittura privata includono:
- contratti di locazione: un accordo tra il proprietario di un immobile e l’affittuario che stabilisce termini e condizioni dell’affitto;
- compravendita di beni mobili, come la vendita di un’auto, di mobili o di altri beni di valore;
- prestiti tra privati di denaro tra amici o familiari con termini di restituzione chiari;
- accordi commerciali: collaborazioni tra aziende o professionisti, come accordi di fornitura o partnership.
La scrittura privata è utile in tutte quelle situazioni in cui le parti desiderano formalizzare un accordo senza la necessità di ricorrere a un notaio, riducendo così i costi e le tempistiche. In questo caso, come accennato in precedenza, parliamo di scrittura privata semplice o “non registrata”, sottoscritta liberamente dalle parti in modo autonomo.
Quando, invece, si decide di rivolgersi a un notaio o a un altro pubblico ufficiale, si parla di scrittura privata autenticata.
La scrittura privata autenticata: caratteristiche e differenze
La scrittura privata autenticata è un documento redatto dalle parti e firmato davanti a un notaio o un altro pubblico ufficiale, come anche il segretario comunale e provinciale o il console. Questo ufficiale attesta la paternità del documento dopo aver identificato i firmatari, garantendo così che in futuro non sorgano contestazioni sull’autenticità delle firme.
Le differenze rispetto alla scrittura privata semplice sono significative: in una scrittura privata autenticata non è possibile disconoscere la propria firma, dal momento che l’apposizione è stata fatta in presenza di un pubblico ufficiale. Se si desidera contestare la genuinità della firma, l’unico strumento legale valido è la querela di falso, come previsto dall’articolo 221 del codice di procedura civile.
Per una consulenza legale riguardo alla scrittura privata
La scrittura privata rappresenta uno strumento molto versatile e di facile utilizzo per formalizzare accordi tra privati o tra aziende, garantendo che gli impegni presi siano chiaramente documentati e vincolanti. Comprendere le caratteristiche e la normativa che la regolamenta è però essenziale per utilizzarla in modo corretto per garantirne la piena efficacia probatoria in sede giudiziale.
Lo Studio Palombarini è disponibile per una consulenza legale. Lo Studio legale Palombarini è a Bologna in Via Bovi Campeggi, 4 e a Padova in Via S. Camillo De Lellis, 37. Potete contattarci al numero 051 581410.
Il primo appuntamento in Studio è gratuito.
Precisiamo che non è possibile dare una consulenza completa e specifica per telefono: vi invitiamo quindi a contattarci per fissare un primo incontro di persona o in videochiamata (gratuito) con l’obiettivo di valutare la situazione e per poter eventualmente formulare un preventivo di spesa, qualora siate interessati ad affidarvi a noi.