La pronuncia della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio non può avere efficacia nel nostro ordinamento civile se si protrae la convivenza, in quanto essa risulterebbe in contrasto con l’ordine pubblico che la convivenza protratta per oltre tre ani genera. L’ordine pubblico, si ricordi, è un concetto giuridico c.d. “indeterminato”, suscettibile di interpretazione di volta in volta da parte del giudice. Esso, come le clausole aperte, è un “organo respiratorio” dell’ordinamento giuridico e permette all’interprete di adeguare il diritto alla realtà. Nasce nel code napoleon del 1804 e viene da subito inserito nei codici civili italiani (sia in quello del 1865 che in quello del 1942), dapprima come elemento di conservazione dei valori, delle ideologie fasciste, nel periodo totalitario, poi come garanzia di conservazione dei beni e dei valori costituzionali, che è il ruolo che svolge tutt’ora.

A corredo della motivazione della pronuncia, la Suprema Corte ricorda che “l’ordinamento interno evidenzia un palese favor per la validità del matrimonio limitando temporalmente in modo molto rigoroso la proponibilità delle azioni di nullità”.

Inoltre, il Giudice di legittimità fornisce – rectius, ribadisce per l’ennesima volta – anche una definizione del concetto di “convivenza matrimoniale”, adottata nell’ambito giuridico. Essa è definita “quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto, che si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza dei figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli che nelle reciproche relazioni familiari”.

Quindi, la circostanza della convivenza costituisce elemento ostativo alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica che dichiari la nullità del matrimonio.