Sono state recentemente depositate dal Tribunale di Milano le motivazioni del procedimento che vede tra gli imputati Silvio Berlusconi per i reati di concussione e indizione alla prostituzione minorile.
Il sito internet Altalex è stato uno dei primi a commentare la sentenza, ecco di seguito quanto riferito, con indicazione di alcuni passaggi fondamentali della sentenza.
“Silvio Berlusconi ”intervenne pesantemente” sugli uomini della Questura di Milano e in particolare ”sulla liberta’ di autodeterminazione del capo di gabinetto e, attraverso il superiore gerarchico, sul funzionario in servizio quella notte”.
L’allora presidente del consiglio dei Ministri – i fatti risalgono alla notte tra il 27 e 28 maggio 2010 – lo fece per due motivi: innanzitutto ”al fine di tutelare se stesso” e in secondo luogo per scongiurare il rischio che la giovane Ruby-Karima ”svelasse l’attivita’ di prostituzione” che caratterizzava i ‘festini’ di Arcore.
I giudici milanesi che hanno condannato Berlusconi a 7 anni di reclusione per il cosiddetto caso Ruby non hanno dubbi: sono proprio le pressioni effettuate dall’ex premier sui funzionari di Via Fatebenefratelli, scrive il collegio presieduto da Giulia Turri nelle motivazioni della sentenza, a testimoniare di quanto Berlusconi fosse consapevole della minore eta’ di Ruby.
”La prova della consapevolezza in capo all’imputato – sottolinea il collegio presiduto da Giulia Turri – si trae logicamente dal comportamento tenuto da Berlusconi a seguito del controllo di Karima effettuato dal commissariato”. Perche’ ”se davvero non fosse stato al corrente della minore eta’ della ragazza all’epoca della loro frequentazione, come dallo stesso affermato, egli non avrebbe avuto alcun motivo di intervenire, telefonando al capo di gabinetto Pietro Ostuni per evitare il collocamento della giovane in comunita’ protetta”.
Ma Berlusconi non e’ stato condannato solo per concussione. Le toghe milanesi lo hanno giudicato colpevole anche del reato di prostituzione minorile. ”Risulta provato – evidenziano a questo proposito – che l’imputato abbia compiuto atti sessuali con El Mahroug Karima in cambio di ingenti somme di denaro e di altre utilita’, quali gioielli”. Ruby rappresenta tuttavia solo un tassello del ”collaudato sistema prostitutivo” di Arcore, dove Berlusconi faceva ”il regista delle esibizioni sessuali delle giovani donne”. E’ il ”cosiddetto bunga bunga”, dove ”le ospiti di sesso femminile si attivavano per soddisfare i desideri dell’imputato, per fargli provare piaceri corporei”.
Le serate di Villa San Martino erano fatte di ”balli con il palo da lap dance, spogliarelli, travestimenti e toccamenti reciproci”, chiariscono i giudici precisando che ”a tale preludio faceva poi seguito la notte ad Arcore con il presidente del Consiglio in promiscuita’ sessuale, ma soltanto per alcune giovani scelte personalmente dal padrone di casa tra le sue ospiti femminili”. La prova dell’ attività di prostituzione sta tutta nel fatto che le giovani ospiti di Berlusconi ”venivano ricompensate con denaro, gioielli, con autovetture, con il pagamento del canone di affitto delle abitazioni in via Olgettina e con contratti di lavoro a Mediaset e altre utilita”’.
I giudici titolari del processo Ruby si soffermano anche sulla ”capacita’ a delinquere” di Berlusconi, a loro giudizio testimoniata dalla ”attivita’ sistematica di inquinamento probatorio” che l’ex premier avrebbe messo in atto ”anche corrispondendo” a Ruby ”e ad alcune testimoni ingenti somme di denaro”. L’inchiesta Ruby ter e’ insomma pronta a scattare.”