separazione consensuale

La Corte di Cassazione, nella recente pronuncia n. 19541 del 26 agosto 2013, ha affrontato quelli che sono gli effetti del ripristino della convivenza da parte di due coniugi dopo l’omologazione della separazione consensuale.

Nel caso in esame, infatti, i due coniugi avevano ripreso a convivere dopo un periodo iniziale di lontananza.
Successivamente, in seguito ad un nuovo conflitto tra i coniugi, la moglie aveva deciso di agire esecutivamente nei confronti del marito per le somme a titolo di assegno di mantenimento che quest’ultimo non aveva più versato e per quelle non ancora versate.

Il marito faceva opposizione all’esecuzione sottolineando come, a causa della avvenuta riconciliazione tra i coniugi, il decreto di omologazione che prevedeva l’assegno di mantenimento in favore della moglie fosse stato travolto.

Conseguentemente il Tribunale aveva dichiarato la nullità del pignoramento e l’inefficacia dell’ordinanza di assegnazione per la parte non ancora eseguita.
Il marito aveva allora deciso di proporre impugnazione davanti alla Corte di Cassazione ritenendo che la riconciliazione dove travolgere l’ordinanza di assegnazione dall’inizio.

La Corte di Cassazione ha respinto questa ricostruzione, affermando che “la riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale, ai sensi dell’art.157 cod. civ., determina la cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione del provvedimento di omologazione, a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale, propria delle vita coniugale”.

Quindi, continua la Corte, “Ne deriva che, in caso di una successiva separazione, occorre una nuova regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi in virtù di un ulteriore provvedimento ed il giudice, in tale ipotesi, dovrà procedere ad una nuova valutazione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi tenendo conto delle eventuali sopravvenienze e quindi – anche delle disponibilità acquisite per effetto della precedente separazione”.