Quando “postare” una foto lede il diritto dell’immagine

L’uso massiccio dei social network rappresenta un’arma a doppio taglio per chi, in rete, vuole condividere gli attimi della propria vita con amici e conoscenti, dato l’alto rischio che sconosciuti possano avere accesso al profilo personale.

Il problema principale riguarda il diritto all’immagine, ossia il diritto di una persona di apparire all’esterno e di essere percepita con le proprie fattezze dai consociati. Il diritto all’immagine è tutelato dal nostro codice civile, che all’art. 10 ne punisce l’abuso da parte di terzi, mentre un’ulteriore e più dettagliata tutela è prevista dalla legge 22 aprile 1941, n.633, meglio nota come “legge sul diritto d’autore”.

Mentre, secondo l’art. 88 della legge 633 spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, per ciò che riguarda l’immagine, l’art. 96 dispone che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salvo che si tratti di personaggio notorio o di evento di pubblico interesse.

Quando si pubblica un’immagine o una fotografia in internet è difficile cancellarla perché i dati immessi in un sistema informatico vengono memorizzati sin da subito e resi a disposizione di tutti gli utenti in tempo reale. Così, nel tempo intercorrente tra la pubblicazione e la cancellazione, altri soggetti potrebbero aver avuto accesso all’immagine e potrebbero averla scaricata nel proprio computer e utilizzata per altri scopi. Per quanto riguarda, in particolare, l’utilizzo dei social network, poi, la questione è ancora più complessa perché l’immagine viene ceduta al gestore.

Così, non sorprende la pronuncia del Tribunale di Napoli che nel corso di un procedimento di separazione personale tra due coniugi ha ordinato alla moglie di rimuovere le foto del viaggio di nozze che la ritraevano accanto al marito, in quanto costui non aveva prestato il consenso alla pubblicazione.

Difatti anche se quell’immagine specifica non è di per sé lesiva dell’onore della persona, la facilità di diffusione di una fotografia su internet aggrava notevolmente rispetto a qualsiasi altro mezzo il diritto di immagine, che costituisce di riflesso un diritto della persona.

Tale posizione non cambia nonostante la ex moglie avesse limitato la visibilità delle foto alla sola cerchia di amici del profilo di Facebook e non ad un pubblico più vasto e indifferenziato di persone, e questo perché le eventuali regole di privacy possono non essere applicate correttamente dall’utente o aggirate da navigatori esperti.