In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione si è soffermata sulla disciplina che regola i presupposti della separazione.
Nel caso di specie, infatti, veniva contestata la sussistenza dei presupposti per la separazione giudiziale.
Nella sentenza oggetto di analisi, la Corte ha riesaminato le modifiche avvenute nella disciplina della materia in seguito alla celebre riforma del 1975.
In modo particolare, con tale riforma il legislatore ha abbandonato il concetto di colpa, ancorato alla violazione da parte di uno dei coniugi di uno dei doveri coniugali, per adottare il principio della intollerabilità della convivenza, per quanto una reminescienza della precedente disciplina della colpa possa essere ancora individuata nell’istituto dell’addebito della separazione.
Pertanto, allo stato attuale, è l’intollerabilità della convivenza il presupposto per la separazione tra i coniugi anche se, ovviamente, molto spesso lo stato di intollerabilità sia comunque causato o dimostrato proprio dalla violazione dei doveri coniugali di cui all’art. 143 del c.c. (fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia, coabitazione e contribuzione ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo).
Allo stesso modo, la Corte si è poi soffermata nell’analizzare il concetto di intollerabilità della convivenza, richiamando due diversi orientamenti dottrinali che riconducono tale concetto o al singolo individuo, o invece al superiore interesse della famiglia.
In sintesi, con il primo orientamento prevale un criterio “soggettivo” dell’intollerabilità della convivenza che si contrappone al criterio “oggettivo” che, in pratica riconduce l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza a dei fattori “oggettivi” (violazione doveri coniugali).
Da ultimo, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’orientamento uniforme da essa seguito è quello c.d. “soggettivo” e che, pertanto, l’intollerabilità della convivenza sia un elemento che può essere valutato dal singolo coniuge, non essendo necessario che tale situazione di intollerabilità sia condivisa da entrambi i coniugi.