Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la pronuncia n. 43394 del 2014, sono intervenute a prendere posizione sul concetto di “quasi flagranza” ex art. 382, 1° co., c.p.p., secondo il quale mentre “è in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato” alla stessa norma soggiace anche “chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” (cosiddetta “quasi flagranza”).

Prima di detta pronuncia, gli orientamenti contrastanti, formatisi in giurisprudenza, erano due.

L’orientamento maggioritario riteneva insussistente lo stato di quasi flagranza che giustifica l’arresto se l’inseguimento da parte della polizia giudiziaria, culminante con l’arresto, trovava causa non già nella diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria stessa, ma nella denuncia della persona offesa o, in generale, qualora l’inseguimento fosse iniziato per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di terzi.

Secondo l’orientamento minoritario, invece, era ravvisabile la quasi flagranza pur in difetto dei requisiti della diretta percezione della azione delittuosa da parte delle Autorità e della immediatezza dell’inseguimento: secondo questo orientamento, la nozione di inseguimento nell’ambito della cosiddetta quasi flagranza del reato, ricomprendeva l’azione di ricerca immediatamente posta in essere, anche se non subito conclusa, purché essa si fosse protratta senza soluzione di continuità, anche sulla scorta delle indicazioni di terze persone a conoscenza dei fatti. Secondo la Corte, quest’ultima interpretazione della nozione della quasi flagranza non rientra nemmeno nell’alveo delle possibili interpretazioni estensive dell’art. 382, 1°co., c.p.p., poiché mostra di trascurare la necessaria correlazione tra la percezione diretta del fatto delittuoso e il successivo intervento limitativo della libertà dell’autore del reato.

Infatti, con la sentenza depositata il 16 ottobre 2014, le Sezioni Unite hanno aderito al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità affermando che non ricorre lo stato di quasi flagranza qualora l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia sia iniziato per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di terzi. Il verbo «inseguire», ossia l’azione del «correre dietro chi fugge» e il requisito di immediatezza derivante dall’inciso «subito dopo il reato» postulano la necessità della correlazione tra la diretta percezione della azione delittuosa e la privazione della libertà personale di chi fugge.