La valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
Tra questi ultimi vengono ricompresi anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 e nel rispetto delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il relativo documento, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva, e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Tali attività sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate e il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
Il documento di valutazione dei rischi e quello elaborato nell’ambito di un contratto di appalto, di un contratto di somministrazione o di un contratto d’opera, devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
Il documento deve contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.
La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione dei rischi;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Il documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel decreto legislativo 81/2008.
Il documento di valutazione dei rischi, redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’ articolo 53, d.lgs. 81/2008, su supporto informatico e deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente con il decreto interministeriale 30.11.2012. Gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale contenente le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi e, comunque, non oltre il 30.06.2013.
Con una nota esplicativa (2583/2013) del Ministero del Lavoro si è precisato che, essendo entrato in vigore in data 06.02.2013 il decreto interministeriale, la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.
I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono scegliere di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente e inserite nel decreto interministeriale sopracitato oppure di effettuare la valutazione dei rischi sulla base di quanto indicato nell’art. 28,d.lgs 81/2008
Ciò non si applica alle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; alle centrali termoelettriche; agli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; alle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; alle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Tali aziende non possono redigere il documento di valutazione dei rischi secondo la procedura standardizzata, in quanto si tratta di una procedura semplificata. Saranno tenute alla redazione del documento di valutazione dei rischi così come richiesto dall’art. 28, d.lgs. 81/2008.