Sicurezza sul luogo di lavoro in caso di appalto: le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ma anche a tutela dei terzi (compreso il committente).
Nella sentenza oggetto di commento (Cass. pen., IV sezione, sent. 23417/2012), il legale rappresentante di una società appaltatrice, aveva proposto ricorso avverso la sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di lesioni personali colpose gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica, in danno del committente.
Nel caso di specie, nell’esecuzione di alcune opere murarie oggetto di contratto di appalto intercorso con il committente, la società appaltatrice aveva omesso di rispettare le necessarie misure precauzionali, causando il rovesciamento della benna per il calcestruzo che aveva conseguentemente travolto il committente ferendolo gravemente.
Il legale rappresentante della ditta appaltatrice motivava il proprio ricorso adducendo la propria mancanza di responsabilità sulla base del fatto che l’infortunato, quale committente dei lavori, non poteva considerarsi “dipendente” della società e, anzi, si era impegnato a collaborare all’esecuzione dei lavori in modo autonomo, senza che l’imputato potesse contrattualmente impedirglielo.
La Corte di Cassazione ha respinto il predetto ricorso sottolineando che << le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono nei cantieri o comunque in luoghi ove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi>>.
La Corte ha poi escluso che le norme previdenziali trovino applicazione solo nel caso in cui vi sia un rapporto di diretta dipendenza con il titolare dell’impresa giacché, tali disposizioni << sono da considerare emanate nell’interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo[…]>>.
Infine, la Corte ha escluso che quanto sopra esposto possa non trovare applicazione qualora il danneggiato sia il committente. Ad avviso della Cassazione, <<il principio cautelare, infatti, ha una valenza generale ed inderogabile, tale da imporre non solo il rispetto delle norme di sicurezza nei confronti di chiunque si venga a trovare e ad operare nel cantiere, ma anche da escludere “zone franche” rimesse alla volontà individuale>>.