L´art. 8 del Decreto Legge n. 145/2013, entrato in vigore il 24.12.2013, ha introdotto rilevanti modifiche alle disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto tra le quali si segnala la modifica del secondo comma dell´articolo 2947 del Codice civile che e´ stato sostituito dal seguente: “Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore”.
All’articolo 135 della legge sull’assicurazioni private del 2005, dopo il comma 3 sono stati ora aggiunti i seguenti: «3-bis. L’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall’articolo 143, nonche’ dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorita’ di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilita’ della prova testimoniale addotta. 3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalita’ previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilita’ della loro tempestiva identificazione. 3-quater. Nei processi attivati per l’accertamento della responsabilita’ e la quantificazione dei danni, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni gia’ chiamati in altre cause nel settore dell’infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in piu’ di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l’informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorita’ di polizia che sono chiamati a testimoniare.».
La norma ha apportato varie altre novità in tema di assicurazione e risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, per cui il cittadino e l’avvocato chiamati a confrontarsi con casi attinenti a questa materia dovranno verificare sempre la attualità delle fonti normative cui fanno riferimento nel rivendicare i propri diritti.