Le spese dei processi è un argomento sempre all’ordine del giorno, se ne discute un po’ in tutte le sedi, tutti ne parlano, ma a volte non tutti hanno presenti le cosiddette “fonti”, ossia i provvedimenti di legge che regolano la materia.
In tema di spese di giustizia le fonti sono tante, forse troppe, anzi sicuramente troppe.
I diversi processi (civile, penale, amministrativo, tributario, ecc) hanno spesso regole diverse in tutto o in parte.
Esiste la normativa sul patrocinio a spese dello Stato (il “gratuito patrocinio”), che è complessa e variegata.
Il processo del lavoro dovrebbe essere in teoria gratuito, ma ora così non è più, e anche in questo caso la regolamentazione è complesa e frammentaria.
Ora in questa sede vogliamo concentrare l’attenzione su un particolare apsetto della vicenda, ossia sulla norma che consente al giudice, alla fine di un procedimento civile o di diritto del lavoro, di condannare la parte soccombente a rimborsare alla controparte le spese da questa sostenute per il giudizio.
Stiamo parlando in generale del Capo IV (“Della responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali”) del Titolo III (“Delle parti e dei difensori”) del codice di procedura civile.
In particolare l’art. 91 del capo IV recita: “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92.
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall’ufficiale giudiziario con nota in margine all’originale e alla copia notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell’ufficio a cui appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario.
Nelle cause previste dall’articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda”.
Il successivo articolo 92 c.p.c. disciplina il caso di condanna alle spese per singoli atti ed il caso di compensazione (totale o parziale) delle spese: “Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’articolo 88, essa ha causato all’altra parte.
Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. (1)
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.”
Infine un articolo molto controverso, e raramente applicato, l’articolo 96 del codice di procedura civile: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza.
La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Tutte queste norme sono state oggetto di numerose e recenti modifiche ed integrazioni, in particolare da ultimo con il D.L. 132/2014 (“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.”).