spese di giustizia

In data 15.10.2013 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge di stabilità 2014, attualmente all’esame del Senato.

Nonostante il testo del disegno di legge debba ancora essere esaminato dai due rami del Parlamento per poter essere approvato – ed essendo pertanto suscettibile di modifiche – possiamo già esaminare le prime novità che entreranno in vigore il prossimo anno.

In particolare, in tema di spese di giustizia viene in rilievo il disposto dell’art. 18, che modifica diverse norme del T.U. spese di giustizia dpr. 115/2002.

Il comma 13, in primo luogo, aggiunge al comma 3-bis dell’art. 14, dpr. 115/2002 la precisazione che la determinazione del valore della lite nel processo tributario effettuata ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. 546/1992 vale per ciascun atto impugnato anche in appello.
Inoltre, aggiunge un nuova comma 1-bis all’art. 269, prevedendo che il diritto di copia per le copie senza certificazione di conformità (c.d. semplici) non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo. Tale disposizione è stata estesa anche al processo tributario mediante l’aggiunta di un comma 1-bis all’art. 263 T.U.

Il comma 14, dell’art. 18, disegno di legge di stabilità, estende, sempre al processo tributario, la possibilità di effettuare il pagamento del contributo unificato con modalità telematiche, previa emanazione di un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il quale si stabiliranno i dettagli tecnici per l’attivazione di tali pagamenti.

Il comma 21, lett. a), modificando l’art. 30 del T.U. spese di giustizia, aumenta a 27 euro l’importo delle anticipazioni forfettarie dovute, unitamente al contributo unificato, dalla parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati, in precedenza pari a 8 euro.

Il comma 21, lett. b), introduce invece un nuovo art. 106-bis in tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, disponendo che ” gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.”