La Corte di Cassazione ha escluso che, qualora una società sportiva, al termine del campionato cui è iscritta, retroceda in una categoria inferiore, lo sponsor abbia diritto ad un risarcimento dei danni.
Tale sentenza trae origine dalle vicende della stagione 2002/2003 del Como Calcio, al termine della quale la società sportiva era retrocessa in serie b.
E’ interessante notare come la Corte abbia rilevato che “il mero diffondersi di notizie clamorose, anche in negativo, attinenti alla società sponsorizzata, non è detto che abbia sempre e necessariamente effetti negativi per lo sponsor, sul piano pubblicitario. Il clamore e la notorietà fanno comunque circolare il nome e i segni distintivi associati al soggetto di cui si parla, in un mondo – qual è quello della pubblicità – ove non rileva tanto che si parli bene, ma che si parli, di chi vuoi essere conosciuto e ricordato “.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha precisato come lo sponsor non avesse dato prova nel corso dei giudizi di merito “dell’effettiva sussistenza ed entità delle sue perdite di profitti e soprattutto il nesso causale fra dette perdite e le vicende della Como Calcio “.
Inoltre la Corte ha rilevato che all’interno del contratto di sponsorizzazione era presente una clausola che permetteva allo sponsor di recedere da tale accordo proprio in caso di retrocessione della società sportiva e che, peraltro, lo sponsor non aveva esercitato.
Allo stesso tempo, i giudici hanno confermato il loro precedente orientamento secondo cui “ dal contratto di sponsorizzazione nasce un rapporto caratterizzato da un rilevante carattere fiduciario, nell’ambito del quale assumono particolare importanza i doveri di correttezza e buona fede […] e che tali doveri possono indurre a individuare obblighi ulteriori o integrativi rispetto a quelli tipici del rapporto”.
Tuttavia, “non è sufficiente allo scopo richiamare generici doveri di salvaguardia degli interessi e dell’immagine dello sponsor, senza alcuna specificazione e prova dei comportamenti pregiudizievoli, della loro accessorietà rispetto all’accordo di sponsorizzazione e dei loro concreti effetti lesivi per lo sponsor, al fine di poterli considerare oggetto di obblighi di comportamento patrimonialmente valutabile ai sensi dell’art. 1174 c.c. tali da giustificare una richiesta di risarcimento dei danni”.