stranieri con permesso

Con la pronuncia del 21 marzo 2013, n. 7210, la Corte di Cassazione ha chiarito l’ambito di applicazione della condizione di reciprocità di cui all’art. 16 delle preleggi, con particolare riguardo alla capacità negoziale dello straniero – presente in Italia siccome titolare del permesso di soggiorno – per l’acquisto dell’immobile da destinare a propria abitazione.

Nel caso in esame, un cittadino iraniano aveva concluso con una società un contratto preliminare di vendita di un bene immobile, di cui successivamente aveva chiesto la nullità per mancanza di condizione di reciprocità, in base alla quale lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano nello stato di origine dello straniero.

Il Tribunale di primo grado aveva dato ragione al cittadino iraniano, ritenendo che il mancato accertamento del rispetto della condizione di reciprocità comportasse violazione di una norma imperativa, in contrasto con l’art. 1418 c.c.

Diversamente, la Corte d’Appello ha ritenuto inammissibile la richiesta.

La Cassazione, poi, ha confermato la decisione di quest’ultima, modificando tuttavia la motivazione. In primo luogo, la condizione di reciprocità non è applicabile sempre, in quanto dal suo ambito sono esclusi i diritti inviolabili della persona, che sono assicurati a tutte le persone che abitano nello Stato italiano, senza che rilevi la loro cittadinanza. In secondo luogo, della reciprocità di cui all’art. 16 delle preleggi, deve essere fornita una interpretazione costituzionalmente orientata.

La capacità negoziale dello straniero non rientra nel campo dei diritti fondamentali della persona e essa è pertanto sottoposta alla condizione di reciprocità. Tuttavia, quest’ultima deve essere esclusa allorquando lo straniero è titolare del permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno esclude l’applicazione della condizione di reciprocità alla capacità negoziale dello straniero per i contratti che conclude in Italia.