La successione legittima si verifica quando il defunto, De cuius, muore senza fare testamento o nel caso in cui, pur avendolo fatto, non ha disposto completamente dei suoi beni.
In questo caso la legge stabilisce le categorie di successibili, ovvero di coloro che hanno diritto ad ereditare.
Il primo fra tutti è il coniuge, ma cosa accade se si tratta di coniuge divorziato?
A differenza della separazione, il divorzio determina il venir meno dello status di coniuge.
Perciò il coniuge divorziato non ha diritti ereditari sul patrimonio dell’ex coniuge defunto, a meno che quest’ultimo non lo abbia incluso nel testamento e salvo quanto previsto dall’articolo 9 bis della legge 898 del 1970.
I diritti ereditari del coniuge divorziato
L’articolo 9 bis della legge 898 del 1970 recita:
1. A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell’art. 5 (assegno di mantenimento), qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell’obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità tenendo conto dell’importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L’assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall’art. 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.
2. Su accordo delle parti la corresponsione dell’assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all’assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l’assegno può essere nuovamente attribuito
Ne consegue che, se il De cuius era stato obbligato con sentenza di divorzio al versamento dell’assegno di mantenimento mensile a favore dell’altro coniuge, gli eredi devono continuare ad ottemperare a questo obbligo, nei limiti dell’eredità percepita, tenendo conto dell’importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche.
Si parla in questo caso non più di assegno di mantenimento, ma di assegno successorio.
L’assegno successorio: quando è possibile richiederlo?
Ai sensi della Legge citata in precedenza, affinché il coniuge divorziato possa richiedere il versamento dell’assegno successorio da parte degli eredi, devono sussistere due condizioni:
1) il coniuge divorziato era titolare di un assegno di mantenimento prima della morte del De cuius
2) il coniuge divorziato deve versare in stato di bisogno, non è quindi in grado di far fronte ai bisogni primari ed essenziali
Queste condizioni valgono solo se il coniuge divorziato non si è nuovamente sposato e se il mantenimento non è stato versato in un unica soluzione, ma attraverso assegni mensili.
Quando cessa lo stato di bisogno, cessa anche il diritto all’assegno successorio.
E’ il Giudice che stabilisce se il coniuge divorziato ha diritto all’assegno e l’ammontare dello stesso.
La sua valutazione tiene conto di:
– importo dell’assegno di mantenimento di cui il coniuge divorziato godeva
– entità dello stato di bisogno in cui versa il coniuge divorziato
– consistenza dell’asse ereditario
– numero di eredi e loro condizioni economiche
– presenza o meno di una pensione di reversibilità
Coniuge divorziato e diritto alla pensione di reversibilità
In caso di morte dell’ex coniuge, il coniuge divorziato ha un ulteriore diritto, come recita l’art. 9 della legge numero 898/1970:
2. In caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.
Quindi, se all’atto del divorzio, l’ex-coniuge aveva ottenuto il diritto all’assegno mensile, alla morte del De cuius ha diritto anche alla pensione di reversibilità, ma solo se:
1) Il rapporto di lavoro per cui il De cuius aveva maturato i diritti pensionistici era precedente alla sentenza di divorzio
2) Il coniuge divorziato non si sia nel frattempo risposato
Se sussistono queste condizioni, il diritto alla pensione di reversibilità è automatico, non dipende quindi dalla valutazione dello stato di bisogno dell’ex coniuge.
Questa infografica sintetizza i principali diritti del coniuge divorziato in caso di successione legittima:
Coniuge divorziato, coniuge superstite e spartizione della pensione di reversibilità
Cosa accade quando il De cuius, dopo il primo matrimonio, si risposa e alla sua morte, oltre all’ex-coniuge, lascia anche un coniuge superstite?
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui all’art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze. (Articolo 9 della legge 898 del 1970)
In questo caso l’ex-coniuge potrà godere solo di una quota della pensione di reversibilità, che verrà divisa col coniuge superstite. L’ammontare della quota viene stabilito dal Giudice, che per attribuirla dovrà applicare il criterio della durata dei rapporti. L’obiettivo della norma è che la ripartizione fra gli aventi diritto sia conforme ai principi etici e solidaristici, che costituiscono la base di una società democratica e civile.
Quindi nell’interpretazione della Legge, il Giudice dovrà tutelare sia il coniuge superstite che l’ex coniuge e per farlo potrà applicare dei correttivi di tipo equitativo, come la durata della convivenza prematrimoniale riferita al coniuge superstite e le condizioni economiche delle due parti.
La tutela è volta a consentire all’ex-coniuge di non perdere i mezzi indispensabili per il mantenimento delle condizioni di vita determinate dall’assegno di divorzio, mentre al coniuge superstite di conservare il tenore di vita che il De cuius gli assicurava quando era ancora vivo.
Infine, ai sensi del citato articolo, se il De cuius, nel corso della sua vita, è convolato più volte a nuove nozze e al momento della morte, lascia un coniuge superstite e più ex-coniugi, se questi ultimi sono titolari dell’assegno di mantenimento, avranno diritto ad una quota della pensione di reversibilità e agli assegni successori.
Sarà il Giudice a ripartire fra gli aventi diritto le quote, che verranno divise fra il coniuge superstite e gli ex-coniugi ancora in vita e che non si sono nuovamente risposati.
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