Quando una persona muore, lascia in eredità i propri beni che, nel loro insieme, costituiscono un’unica entità. All’apertura della successione e prima della divisione dei beni, gli eredi – sia che accettino espressamente, sia che accettino tacitamente l’eredità – ricevono quanto lasciato pro quota. Diventano dei “comproprietari dell’eredità”, cioè dei coeredi. Si parla quindi di comunione ereditaria.

Per esempio, se il defunto lascia in eredità un appartamento ed ha 5 eredi, questi ultimi diventano comproprietari dello stesso immobile.

È quindi una situazione che può facilmente portare a dei contrasti e spingere uno o più eredi a decidere di uscire dalla comunione ereditaria. In questo articolo vedremo chi può chiedere lo scioglimento della comunione e cosa fare per ottenerlo.

Ma prima chiariamo quali beni rientrano nell’eredità.

Successione mortis causa e comunione ereditaria: cosa viene ereditato?

I beni che vengono ricevuti in eredità sono tutti quelli che appartenevano al de cuius, tranne quelli che questi aveva deliberatamente lasciato come legato ad alcune persone in particolare.

Dunque gli eredi acquistano anche i crediti del defunto.
E cosa dire dei debiti?

Innanzitutto chiariamo che i crediti vengono ereditati, ma vi è una particolarità: anche un singolo erede può agire per l’intero credito e non necessariamente pro quota. Mentre, per quanto riguarda i debiti, l’opinione comunemente condivisa è che i debiti non diventino mai oggetto di comunione ereditaria e che quindi debbano essere divisi tra gli eredi in proporzione alla loro quota.

Per fare un esempio, se il de cuius aveva maturato 4.000 euro di debiti in vita e i suoi eredi sono 4, il suo debito verrà ereditato da tutti, ma ciascuno per la sua quota. Significa che il creditore non potrà chiedere ad uno solo degli eredi di pagare l’intera somma, ma dovrà citare in giudizio tutti e 4, e ciascuno di loro dovrà pagare la sua parte.

La comunione ereditaria si può sciogliere?

Sì. Ogni erede ha il diritto di chiedere che la comunione ereditaria venga sciolta, ma se il de cuius, quando era in vita, aveva previsto dei vincoli, è possibile che non sia un’azione immediata.

Che tipo di vincoli?

Per esempio, se fra gli eredi ci sono dei minori, il de cuius può stabilire che la divisione dell’eredità non possa avvenire finché il più giovane di loro non compie 18 anni; oppure può decidere che la divisione non possa aver luogo prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua morte.

Questi limiti però possono essere annullati o ridotti dal Tribunale, su richiesta di uno o più coeredi, qualora “gravi circostanze lo richiedano”.

Come avviene la divisione dell’eredità?

La legge prevede che la comunione ereditaria possa essere sciolta in 3 modi:

1) con una divisione di tipo convenzionale: i coeredi si accordano “amichevolmente” per dividersi l’eredità
2) con una disposizione testamentaria: è il de cuius che in vita stabilisce come spartire l’eredità
3) con un procedimento giudiziale: i coeredi si rivolgono al Tribunale per la divisione

Qualunque sia la strada adottata, nel momento in cui avviene lo scioglimento della comunione, cessa anche la partecipazione pro quota di ciascun coerede.

1 – Scioglimento della comunione con “divisione convenzionale”

In questo caso i coeredi si accordano “amichevolmente” per lo scioglimento della comunione. Perché questo sia possibile, però, devono accettare all’unanimità ogni operazione prevista dalla legge per giungere allo scioglimento (le operazioni previste sono contenute negli articoli 718 e seguenti del codice civile).

Questo accordo è di tipo stragiudiziale (quindi non avviene in seguito ad un processo) e di tipo retroattivo. Significa che, una volta stipulato, ogni ex coerede diventa titolare del diritto su quanto ereditato già a partire dal momento in cui avviene la successione. Inoltre, è un accordo che vale erga omnes, cioè verso tutti, non solo fra le parti (quindi i coeredi).

Ricordiamo che, se il contratto è stato estorto con la violenza o con l’inganno, è annullabile. Tuttavia tale annullabilità può essere messa in atto solo se il coerede che ha subìto la violenza o l’inganno agisce tempestivamente in Tribunale a denunciare l’accaduto e, comunque, non oltre il termine di 5 anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto l’inganno.

2 – Divisione testamentaria

È il caso che si verifica se il de cuius, quando era in vita, aveva già previsto la divisione dei beni. In questa situazione, una volta aperta la successione, la sua volontà è vincolante per gli eredi.

Le possibilità che la legge accorda a chi fa testamento e decide di dividere i suoi beni prima di morire sono:

1) dividere l’eredità formando direttamente le porzioni
2) incaricare un terzo soggetto affinché stimi la divisione, in questo caso, però, se un coerede presenta un’istanza al giudice perché la divisione è “contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua”(art. 733 c.c.), questa non sarà vincolante per i partecipanti alla comunione; una particolarità, il de cuius potrebbe anche decidere di commissionare la ripartizione all’esecutore testamentario (ai sensi dell’art. 706 c.c.).

3- Scioglimento con divisione giudiziale

In questo caso i coeredi sciolgono la comunione ereditaria rivolgendosi al Tribunale. Attenzione, però, prima di avviare una causa di fronte al giudice è obbligatorio intraprendere un tentativo di mediazione con l’assistenza di un avvocato.

Una volta tentata la mediazione, se uno o più coeredi ritengono che sia necessario ricorrere al giudice – dunque se non viene raggiunto un accordo per arrivare alla divisione-, devono partecipare al giudizio tutti i coeredi, perché in questo tipo di procedimento vi è un liticonsorzio necessario.

Ai sensi dell’art. 786 c.p.c. la direzione delle operazioni di divisione spetta al giudice istruttore il quale può delegarne la direzione ad un notaio.

Dunque, prima di tutto si deve formare la “massa ereditaria” e se tra gli eredi ci sono anche coniuge e discendenti, queste persone devono conferire nell’asse ereditario tutto ciò che era stato loro donato in vita direttamente o indirettamente dal de cuius, a meno che quest’ultimo non li avesse dispensati.

Questo atto viene denominato giuridicamente “collazione” e ne abbiamo parlato nel nostro precedente articolo su donazioni in vita e successione ereditaria. Se poi uno o più coeredi erano in debito col de cuius, devono imputare alla loro quota le somme dovute.

Dopodiché può essere redatto l’inventario dei beni, che vengono stimati secondo il loro valore di mercato.

A seguire vengono formate le porzioni: ciascun coerede ha il diritto di ricevere, se possibile, una quota di beni mobili, immobili e crediti. Se c’è un’impossibilità materiale di creare porzioni perfettamente uguali, come per esempio nel caso in cui vi siano beni immobili o mobili non frazionabili, allora si provvederà a delle compensazioni, cioè dei conguagli in denaro.

In presenza di porzioni eguali, queste verranno “assegnate” generalmente mediante un’estrazione a sorte. Se le porzioni formate risultassero diseguali, verranno “attribuite” ai diversi coeredi con un’aggiudicazione diretta. Queste operazioni, una volta che tutti i coeredi hanno dato il loro consenso, possono essere deferite ad un notaio (art. 730 c.c.).

Qualora le operazioni di divisione siano state dirette dal giudice, questi predisporrà un progetto di divisione e fisserà una apposita udienza di discussione del progetto al termine della quale, in assenza di contestazioni, lo dichiarerà esecutivo.
Qualora la divisione sia stata diretta dal Notaio, il progetto sarà redatto da quest’ultimo ed in caso di disaccordo tra le parti il verbale del progetto sarà trasmesso al giudice istruttore che a sua volta fisserà l’udienza di comparizione delle parti per risolvere la questione.

In entrambi i casi, il giudice istruttore con ordinanza può procedere all’estrazione dei lotti.

La successione mortis causa può causare squilibri e divergenze in famiglia: meglio affidarsi ad un esperto

Lo scioglimento della comunione ereditaria può creare diversi squilibri all’interno della famiglia. Squilibri che, oltre a toccare i rapporti personali, possono portare alla lesione dei diritti dei diversi componenti. In queste circostanze è importante affidarsi ai pareri di un esperto per evitare di ritrovarsi in spiacevoli situazioni e cercare, quindi, di tutelare i propri diritti nel migliore dei modi e con beneficio di tutti.

Il nostro Studio offre consulenza in materia di successioni nei suoi uffici di Bologna in Via Bovi Campeggi, 4 e Padova in Via S. Camillo De Lellis, 37. Potete contattarci al numero 051 581410.

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