La Corte di Cassazione (sentenza n. 18644 del 3.09.2014) è stata insignita della questione della validità di un testamento olografo nel quale la data, pur se scritta a mano dal testatore, era stata posta al di sotto della sottoscrizione.

Sia il giudice di primo grado che il giudice dell’appello avevano accolto le ragioni dell’attore che aveva impugnato il testamento.

Nelle loro motivazioni si legge che la data può essere collocata in una qualsiasi parte della scheda testamentaria, purché sia inserita prima della sottoscrizione, e non dopo, secondo il principio per cui tutto ciò che è scritto dopo la firma non può far parte del contenuto del testamento pena l’invalidità dello stesso.

Contro queste decisioni è stato proposto ricorso per Cassazione e la Suprema Corte ha ribaltato le precedenti pronunce. Secondo il principio seguito dai giudici di legittimità, infatti, la data del testamento olografo può essere posizionata in qualsiasi parte della scheda testamentaria, anche al di sotto della sottoscrizione.

L’art. 602 c.c., infatti, nel dettare la disciplina del testamento olografo, non prevede che la data debba essere apposta in una parte specifica dei testamento; al contrario, in relazione alla sottoscrizione, prevede che essa debba essere posta alla fine delle disposizioni.

La funzione dell’indicazione della data è quella di individuare l’elemento cronologico del testamento, utile sia per l’eventuale indagine sulla capacità o meno di intendere e di volere del testatore, sia al fine di stabilire, in caso di pluralità di testamenti olografi, quale sia più recente considerando, altresì, che il testamento successivo revoca i precedenti.

In altri termini, anche un’interpretazione sistematica della funzione della data nel testamento esclude che essa debba essere necessariamente apposta prima della sottoscrizione.

Ma c’è di più. Secondo l’art. 602 c.c., la sottoscrizione deve essere posta al di sotto delle disposizioni testamentarie. La data, al contrario, ancorché elemento fondamentale del testamento olografo, non può in alcun modo rientrare tra le disposizioni testamentarie, perché non fa parte delle volontà del testatore.