L’INUTILE DECORSO DEL TRIENNIO PER LA TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE EX ART. 2645 bis, 3° co., c.c. E’ RILEVABILE D’UFFICIO DAL GIUDICE.

La Cassazione, con una sentenza del 22 ottobre scorso, ha osservato che l’inutile decorso del termine di tre anni per la trascrizione del contratto preliminare, la cui disciplina è contenuta al 3° comma dell’art. 2645-bis, è rilevabile d’ufficio, anche se il profilo della caducata efficacia della trascrizione del preliminare è estraneo all’oggetto di contesa all’interno della causa.

I termini ivi contenuti, infatti, individuano una “modalità cronologica dell’efficacia prenotativa”: l’elemento del loro inutile decorso, quindi, è rilevabile d’ufficio dal giudice, «giacché mero riflesso della proiezione temporale intrinseca al fatto – trascrizione del preliminare – addotto alla cognizione del giudice e giacché il ripristino del regime di libera disposizione e circolazione dei beni (…) cui osta la proiezione temporale dell’effetto prenotativo correlato alla trascrizione del preliminare, risponde a ragioni di pubblico interesse che non possono essere affidate all’esclusiva disponibilità delle parti e sollecitano, viceversa, il presidio dell’autorità giurisdizionale».

La Corte di Cassazione, in questa pronuncia, sembra tenere in considerazione le due opposte tesi che si sono fronteggiate in dottrina: la prima qualifica il termine di cui all’art. 2645-bis come “decadenziale”, mentre, per la seconda, la perdita dell’efficacia prenotativa può essere rilevata d’ufficio dal giudice in quanto si ritiene che la materia sia sottratta alla disponibilità delle parti. In questo modo il giudice supremo fissa il seguente principio di diritto: “l’inutile decorso del termine triennale di cui all’art. 2645-bis, co. 3 c.c., quale modalità cronologica connessa all’effetto prenotativo della trascrizione del contratto preliminare, è rilevabile d’ufficio dal giudice, dal momento che il problema del regime di libera disposizione dei beni risponde a ragioni di pubblico interesse”.