Secondo quanto sostenuto dalla Sezione distaccata di Latina del TAR per il Lazio non vi è alcun dubbio: è illegittimo lo svolgimento di una gara d’appalto pubblica quando non venga consentito ai concorrenti di assistere alle sedute della commissione giudicante. Il caso, deciso dal Tribunale con la sentenza n. 503 del 29/06/2015, concerneva, nello specifico, una procedura preordinata all’affidamento di una fornitura di beni, da aggiudicarsi al concorrente che avrebbe offerto il prezzo più basso rispetto alla base d’asta, fissato ad una cifra inferiore ai 200.000 euro, attraverso la procedura di cottimo fiduciario ex art 125, comma 11, Decreto Legislativo 163/2006.

E’ successo che la stazione appaltante aveva avviato le procedure di individuazione del contraente privato senza prima aver fatto conoscere agli offerenti la data nella quale si sarebbe riunita per l’apertura e l’esame delle varie offerte presentate dagli stessi, attività che ha poi proceduto a compiere in sede riservata, in violazione alla norma che prevede espressamente che: “l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento”. Questo comportamento ha indotto l’impresa seconda classificata ad impugnare l’aggiudicazione, lamentando la violazione dei principi sopra esposti ed evidenziando, inoltre, l’impossibilità per i contraenti di verificare l’integrità dei plichi contenuti ed il loro contenuto, chiedendo l’annullamento dell’intero procedimento e la riedizione della stessa.

Il Tar di Latina ha accolto il reclamo, specificando che occorre garantire agli offerenti la possibilità che la gara si svolga secondo i principi fondamentali di trasparenza e pubblicità. Il Collegio ha, quindi, censurato l’operato della stazione appaltante ed ha annullato l’intero procedimento seguito dalla stessa. Infine si può riassumere affermando che qualsivoglia procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve svolgersi rispettando i principi di trasparenza e pubblicità ossia in modo da garantire concretamente la massima partecipazione ai concorrenti alle varie fasi di valutazione delle offerte presentate,al fine di evitare il minimo dubbio riguardo alla regolarità della gara di appalto.