Oggi, più che mai per le imprese che si affacciano al mercato globale moderno e alla competizione mondiale è di vitale importanza la capacità di organizzazione e la ricerca continua dell’innovazione.
Lo strumento fondamentale dell’attività d’impresa è dunque proprio l’innovazione.
Rilevante è la capacità di pensare al di là di ciò che esiste già, per arrivare a proporre un concetto totalmente nuovo che sia un’ idea, un bene o il prodotto da realizzare e immettere sul mercato.
L’originalità può riguardare le diverse fasi dell’attività dell’impresa: la produzione industriale (come l’implementazione di un metodo di produzione o distribuzione, nuovo o considerevolmente migliorato), può appartenere all’organizzazione aziendale o il modo di effettuare la commercializzazione di un bene o di un servizio.
L’imprenditore, una volta creata l’innovazione per lui vincente deve fare in modo di tenerla per sé soltanto ed evitare che altri, imprese concorrenti, possano copiare la sua idea, egli può, a tal fine scegliere tra due strategie differenti : segretare il suo archetipo grazie al segreto industriale oppure assicurarsi l’esclusiva brevettando la sua idea.
L’una o l’altra scelta talvolta dipende anche dai requisiti del prodotto e dall’efficacia dell’obiettivo che si vuole raggiungere.
LE INFORMAZIONI SEGRETE
La definizione di informazioni segrete coincide nella sostanza con la nozione generalmente accolta di know how e può riguardare dati di qualsiasi genere: grafici, modelli, prove, elaborati, sistemi di organizzazione, e così via.
L’art. 98 del CPI precisa i limiti entro i quali le informazioni aziendali possono rientrare nell’ambito della tutela della proprietà industriale, e pertanto tutelate.
Infatti, per essere tutelate le informazioni devono:
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essere segrete nel senso che, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, non sono generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
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essere sottoposte a misure ritenute ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete;
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avere un valore economico in quanto segrete.
Ciò significa che le informazioni in possesso di un’impresa devono essere mantenute segrete, perchè il segreto industriale è una forma di tutela che funziona solo se il titolare è in grado di mantenerle nascoste nonostante gli sforzi dei concorrenti di copiare o rubarele. Quindi , occorre che l’oggetto del segreto deve risultare difficilmente accessibile e sufficientemente protetto da parte di chi ne è il legittimo titolare. È necessario che ci sia una seria protezione, dimostrabile e documentabile, ad esempio delle specifiche procedure di sicurezza, come una cassaforte, password o dati criptati.
Le misure di protezione devono essere rivolte sia ai dipendenti o collaboratori dell’impresa sia ai terzi in generale, come, ad esempio, i fornitori, i clienti e aziende concorrenti.
Inoltre occorre che abbia una propria valenza economicamente importante per azienda stessa (altrimenti che senso avrebbe vietarne l’accesso?), e per tale ragione se si diffonde il segreto, questo perde il suo valore.
I RISCHI DEL SEGRETO INDUSTRIALE
Il segreto industriale non è sempre la scelta migliore, in quanto ha dei rischi intrinseci alla sua natura:
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In primo luogo, l’azienda concorrente potrebbe giungere alla stessa innovazione e sussistendo i requisiti potrebbero anche chiedere la tutela brevettuale.
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Il segreto inoltre potrebbe perdersi e quindi non poterebbe essere più utilizzato.
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oppure potrebbe restare segreto per sempre, comportando uno svantaggio per l’intera collettività e per l’evoluzione delle innovazioni.
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si corre il rischio di vedersi rubare illegittimamente le informazioni segrete dai dipendenti stessi o dai concorrenti.
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se l’innovazione riguarda un nuovo prodotto può accadere che la messa in commercio del primo esemplare consentirà, in genere, lo smontaggio e la copiatura del prodotto (reverse engineering).
CONDANNA DEL LAVORATORE PER FUGA DI NOTIZIE
Solitamente accade che l’imprenditore predisponga clausole specifiche nei contratti di lavoro, così che i dipendenti e collaboratori (anche dopo la cessazione del lavoro o collaborazione) siano informati della necessità di mantenere il segreto delle informazioni top secret .
Per esempio cosa succede se un dipendente che ha copiato alcuni importanti file aziendali allo scopo di consegnarli all’ azienda concorrente , la quale intendeva utilizzare tali informazioni al fine di realizzare delle offerte più vantaggiose, ampliando in tale modo la clientela?
In questi casi il divieto di rivelare agli altri il segreto trova tutela in varie norme previste nel nostro ordinamento.
Primariamente, tale divieto è affermato dall’art 99 c.p.i, il quale non consente ai terzi di rivelare, acquisire o utilizzare informazioni aziendali segrete.
Il lavoratore che rivela, anche solo incautamente, segreti aziendali rischia il posto di lavoro, oltre a possibili conseguenze penali , infatti, l’art 623 cp si preoccupa di punire con la reclusione fino a 2 anni, chiunque sia venuto a conoscenza, nell’ambito del proprio lavoro di notizie che devono rimanere segrete, e le riveli a terzi o le impieghi per il proprio o altrui profitto.
Il dipendente che divulga queste notizie viola, inoltre, l’obbligo di fedeltà stabilito dall’art. 2105 cc. Tale obbligo prevede che il lavoratore “non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio“ , l’obbligo di fedeltà deve integrarsi con il dovere generale di correttezza e buona fede (articoli 1175 e 1375 Codice civile).
Il lavoratore, deve quindi astenersi anche dal porre in essere qualsiasi altra condotta che risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell’organizzazione di impresa, compresa ogni attività contraria agli interessi del datore di lavoro che sia anche solo potenzialmente produttiva di danno. Quindi, perché vi sia violazione del divieto di divulgazione di notizie aziendali, è necessario che si verifichi anche solo un potenziale danno per l’azienda in cui lavora.
Non è inoltre necessario, per poter licenziare il dipendente che questo abbia acquisito le notizie in questione nell’esercizio delle sue particolari mansioni. È sufficiente che ne sia venuto a conoscenza per il semplice fatto del suo inserimento in azienda e le utilizzi per sé o altri causando un pregiudizio all’azienda.
Inoltre divulgare o utilizzare le informazioni segrete porta ad inficiare la leale concorrenza, ed infatti qualsiasi mezzo di informazione o metodo che, indirettamente o direttamente, è idoneo a danneggiare l’altrui azienda è sanzionato dal nostro ordinamento in quanto non conforme ai principi della correttezza professionale, cioè per concorrenza sleale (ex art 2598 c.c) condannando il lavoratore a pagare a caro prezzo tali rivelazioni.
Infatti, violare tali norme e quindi “fare la spia” prevede come contrappasso il risarcimento dei danni a favore del titolare del segreto che doveva essere protetto .
IL SEGRETO E’ VERAMENTE TUTELATO?
Il segreto aziendale si pone come strumento insicuro per l’imprenditore ed è mal visto dalla società, in quanto non accessibile e sfruttabile da tutti portando alla creazione di monopoli o enormi “colossi“ come, per esempio, quelli della Nutella e della Coca cola.
Le disposizioni in tema di segreto industriale presenti nel nostro ordinamento mirano a prevenire e bloccare i comportamenti sleali di sottrazione di segreti e di spionaggio industriale, perdendo di vista l’oggetto della protezione: il segreto.
Queste norme infatti hanno contenuti punitivi per chi viola i diritti ( per lo più di risarcimento del danno) ma una volta che le informazioni destinate a restare segrete diventano di pubblico dominio, il legittimo titolare ha comunque perduto, per sempre, la sua innovazione.
L’ordinamento giuridico, dunque, non riconosce al segreto industriale una tutela reale, ma piuttosto tale tutela si riduce in un obbligo di segretezza la cui violazione e di tipo risarcitoria.
Questa protezione tanto ridotta trova la sua ragion dessere nel fatto che l’ordinamento non intende tutelare chi, adottando il regime del segreto, preferisce tenere nascosta l’invenzione anziché condividerla con la collettività, utilizzando il sistema del brevetto.
Lo Studio associato Palombarini e Mantegazza, nelle sue diverse sedi, oltre che di diritto del lavoro, si occupa anche di vari rami del diritto civile, tra cui anche il diritto d’autore, il segreto industriale, la proprietà intellettuale, i marchi ed i brevetti, ed è a disposizione per assistere ed offrire le proprie consulenze anche in tali settori.